COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI 058/059 – stagione 2008/2009 – Delibera a seguito di comunicazione da parte della Società U.S. G. Urbino Taccola.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI 058/059 - stagione 2008/2009 – Delibera a seguito di comunicazione da parte della Società U.S. G. Urbino Taccola. La U.S.G. Urbino Taccola, in riferimento alla delibera assunta da questa Commissione in data 5 dicembre u.s. (C.U. n. 31), ha dichiarato, con nota diretta sia al G.S.T. per la Toscana che a questa C.D.T., che il gesto di violenza nei confronti dell’arbitro per il quale è stato squalificato il capitano, non essendo stato identificato il vero autore, non è stato posto in essere dal dirigente Lami - come sostenuto dalla Società reclamante con l’atto di impugnazione e suffragata da dichiarazione a firma, apparentemente autografa, rilasciata in sede di reclamo - bensì dal calciatore Andrea Cosci. Chiede di conseguenza la “ riabilitazione del calciatore Bendinelli Leonardo estraneo al fatto ed eventualmente sanzionare in adeguata misura il giocatore Cosci Andrea tenendo di conto del gesto deprecabile ma senza particolare cattiveria e del comportamento che il Cosci fin ad ora ha sempre avuto….” Con altra nota, qui trasmessa per competenza dall’Ente destinatario, sottoscritta in pari data (15 dicembre 2008) indirizzata alla F.IG.C. Comitato Regionale Toscana, la medesima Società lamenta che le motivazioni espresse con il reclamo non siano state tenute in debito conto da questo Collegio il quale si sarebbe basato esclusivamente “sulle ulteriori dichiarazioni dell’arbitro un ragazzo ancora minorenne accompagnato dal babbo che ha evidentemente influenzato il giudizio del figlio nel redigere il proprio referto. Non è stato tenuto di conto del fattivo comportamento dei dirigenti locali. Aggiunge inoltre che, poiché la squalifica inflitta cessa “ se salta fuori il vero responsabile,” la Società, pur trovandosi in presenza di conferma della propria versione resa dal Dirigente Lami, per “un dovere di correttezza nei confronti del capitano Bendinelli Leonardo assolutamente estraneo all’accaduto abbiamo deciso di assegnare al giocatore Cosci Andrea la responsabilità del gesto il quale ha raccolto il pallone arrivato nel tunnel e con le mani lo ha lanciato nella spalla dell’arbitro”. Stante il tenore di tale dichiarazione, considerato che essa smentisce la precedente assunzione di responsabilità, resa dal dirigente in sede di appello avverso la decisione del G.S.T., è stato ritenuto opportuno interrogare nuovamente l’arbitro al fine di verificare, per quanto possibile, la fondatezza di tale ultima versione. Il D.G., in proposito, ha affermato di non potere escludere con assoluta certezza che il calciatore Cosci non potesse essere responsabile del gesto di violenza. L’esame comparato delle due comunicazioni inviate indica che esse sono tra loro inconciliabili e contraddittorie. Infatti, tralasciando di chiarire quali finalità abbia inteso raggiungere la Società, contestando innanzi ad un Organo non competente (C.R.T.) le motivazioni assunte dalla C.D. a sostegno della decisione la cui definitività (art. 30, c.1 del C.G.S) trova unica eccezione nell’applicazione dell’art. 3 del C.G.S., si osserva che ad una prima, semplice e nuda, affermazione di colpevolezza resa agli organi della Disciplina Sportiva si contrappone una “assegnazione” di responsabilità che, proprio per la terminologia utilizzata, configura un tentativo di eludere la portata della norma. Si è in sostanza indicato un capro espiatorio all’unico scopo di far riqualificare il capitano, l’”assegnazione” di responsabilità, peraltro, non è stata seguita da una assunzione di colpa da parte del calciatore indicato. La Società in tal modo ha commesso una ulteriore violazione disciplinare, con riferimento questa volta al disposto dell’art. 3, più volte richiamato, dato che detta norma concede la revoca della squalifica inflitta al capitano solo allorché “è individuato l’autore dell’atto.” Se le parole della lingua italiana hanno un senso “individuare” è determinare con precisione e certezza qualcuno o qualcosa. In questo caso ci si trova davanti alla dichiarazione resa dall’arbitro circa “ la possibilità”, non la certezza, che il calciatore Cosci possa essere responsabile, dall’altra la Società che sembra indicare a caso – o per opportunità – un calciatore al solo fine di far revocare la squalifica nei confronti del capitano. In buona sostanza non si raggiunge quel carattere di certezza, sopra evidenziato, che da solo può condurre al provvedimento conclusivamente indicato dall’art. 3. Inoltre il Collegio evidenzia che il comportamento della Società e del suo dirigente, nonché le considerazioni sull’operato dell’arbitro, costituiscono, nel loro insieme, chiara ed evidente violazione del disposto dell’art. 1 del C.G.S. dapprima con l’indicare nell’autore del lancio del pallone il dirigente Lami, dall’altro nell’”offrire in pasto” agli Organi della G.S. un calciatore sulla cui colpevolezza esistono fondati dubbi. P.Q.M. la C.D.T. ritiene doveroso trasmettere gli atti alla Procura Federale per l’appuramento del caso e i conseguenti provvedimenti che riterrà opportuno assumere. Nell’attesa conferma la decisione assunta con il provvedimento pubblicato sul C.U. n. 31/2008.
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