COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 088 Stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall’US Oltreserchio avverso la decisione del G.S. Territoriale di Lucca che ha squalificato il sig. Morotti Gabriele per 3 gare. C.U. n° 25 del 18.12.2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 088 Stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall’US Oltreserchio avverso la decisione del G.S. Territoriale di Lucca che ha squalificato il sig. Morotti Gabriele per 3 gare. C.U. n° 25 del 18.12.2008. Il Giudice Sportivo squalificava per tre gare il calciatore Morotti Gabriele per aver offeso il D.G., sanzione aggravata perchè capitano. La società Oltreserchio propone oggi reclamo avverso tale provvedimento, richiedendo una mitigazione della sanzione inflitta. Ritiene, la reclamante, che l'arbitro abbia attribuito al Morotti una frase da altri proferita, citando a questo proposito alcune testimonianze (non ammesse, lo si ribadisce ancora una volta, nei giudizi su provvedimenti disciplinari di questa specie) a proprio favore. Il reclamo non merita accoglimento. La frase attribuita al calciatore è chiaramente descritta sul rapporto di gara, ove l'arbitro ha identificato il tesserato. La tesi difensiva appare priva di qualsiasi consistenza e troppo generica. Nel merito, le due giornate comminate sono ormai prassi consolidata per le offese al D.G., cui va aggiunta la giornata per la qualifica di capitano rivestita dal Morotti. Ne deriva come la decisione del Primo Giudice sia ineccepibile. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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