COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 083 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo della ASC Sasso-Rocca avverso le seguenti decisioni del G.S.T. Squalifica dell’allenatore Comparini Marco fino al 26/01/2009; Squalifica del giocatore Maestrini Mirko fino all’11/02/2009 , Ammenda di euro 400,00 alla società- ( C.U. n.11 del 12/12/2008 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 083 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo della ASC Sasso-Rocca avverso le seguenti decisioni del G.S.T. Squalifica dell’allenatore Comparini Marco fino al 26/01/2009; Squalifica del giocatore Maestrini Mirko fino all’11/02/2009 , Ammenda di euro 400,00 alla società- ( C.U. n.11 del 12/12/2008 ) Nel corso della gara ASC Sasso-Rocca – Quercegrossa, valevole per il campionato di 1° categoria, l’arbitro allontanava dal terreno di gioco,quasi simultaneamente,i tesserati in oggetto. L’allenatore veniva espulso per offese nei confronti del D.G. Inoltre dopo aver raggiunto la tribuna persisteva nel contegno ingiurioso; Il calciatore, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, offendeva e minacciava il D.G. Inoltre al termine della gara mentre l’arbitro lasciava l’impianto di gioco persisteva nel comportamento ingiurioso ed intimidatorio. Per tali comportamenti i tesserati in questione venivano sanzionati dal G.S. ,rispettivamente , il primo per un mese e mezzo ,il secondo per due mesi. Infine la società veniva sanzionata con una ammenda di euro 400,00 sia per il comportamento offensivo e minaccioso dei propri sostenitori nei confronti del D.G., sia per aver consentito l’accesso nel recinto degli spogliatoi a persona estranea che offendeva e minacciava l’arbitro. Infine un sostenitore isolato della reclamante impediva all’arbitro di lasciare l’impianto di gioco stazionando la propria vettura davanti a quella del D.G. Avverso i suddetti provvedimenti propone reclamo la società del Sasso-Rocca. La reclamante per quanto concerne i due tesserati in questione afferma che i medesimi non hanno affatto offeso e minacciato l’arbitro anzi più precisamente sostiene che : Per quanto concerne l’allenatore l’arbitro potrebbe essersi sbagliato ad individuare il soggetto reo di averlo offeso e minacciato, in quanto al momento del provvedimento di espulsione il D.G. si trovava circondato dai calciatori di entrambe le squadre. Ancora più difficile sarebbe stato individuare la persona che lo minacciava dagli spalti, stante la presenza del pubblico. Anche per quanto concerne il calciatore la reclamante sostiene che il D.G. , nel contesto dell’espulsione dell’allenatore, si rivolgeva senza alcun motivo verso il calciatore esibendogli il cartellino giallo. Quindi lo allontanava dal terreno di gioco per doppia ammonizione. La società, quindi, oltre a non spiegarsi il comportamento arbitrale afferma che il proprio tesserato lasciava il campo senza profferire “ particolari” frasi offensive o minacciose.” Infine relativamente all’ammenda secondo la reclamante sarebbe eccessiva rispetto a quanto realmente accaduto sul campo. Infatti secondo la società l’arbitro sarebbe stato contestato dal pubblico non per partito preso ma in quanto ritenuto sostanzialmente incapace a dirigere la gara. Ritiene,altresì, inspiegabile come l’arbitro abbia refertato la presenza nel recinto di gioco di persone estranee quando, invece, c’erano solo persone che erano in lista. Per quanto concerne, infine, quanto avvenuto al momento in cui l’arbitro tentava di lasciare l’impianto di gara con la propria auto,l’intralcio con l’auto di un sostenitore della squadra sarebbe stato puramente casuale, dovuto soprattutto alla ristrettezza della sede stradale. L’arbitro nel supplemento richiesto da questa Commissione , ha confermato quanto già descritto in sede di rapporto gara sottolineando quanto segue: 1) per quanto riguarda l’allenatore, afferma che al momento dell’espulsione non si era creato alcun capannello di giocatori e pertanto ha potuto chiaramente sentire le offese a lui rivolte. Inoltre dopo l’espulsione l’arbitro dichiara di aver seguito il percorso dell’allenatore fino alla tribuna e di averlo chiaramente individuato anche perché indossava la tuta ufficiale della società e si posizionava in luogo isolato 2) Anche per il giocatore l’arbitro sottolinea come si trovasse a distanza ravvicinata, tale da ascoltare chiaramente le frasi contestate. Complessivamente dall’esame degli atti di gara , dal supplemento inviato e dall’esame comparato di tutti gli atti ufficiali in possesso della C.D.T emergono in maniera chiara ed inequivocabile le responsabilità , sia dei tesserati che della societa’ cosi’ come sanzionate in Primis dal Giudice sportivo Territoriale. Anche in tema di entita’ delle sanzioni , queste appaiono ben commisurate ai fatti contestati. P.Q.M. La C.D.Territoriale respinge il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa dovuta.
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