COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 097 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo A.S.D. Sam Marcello Avverso Squalifica Fino Al 1622009 Dell’allenatore Sbaragli Moreno (C.U. N° 34 Del 212009)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 097 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo A.S.D. Sam Marcello Avverso Squalifica Fino Al 1622009 Dell’allenatore Sbaragli Moreno (C.U. N° 34 Del 212009) Reclama la A.s.d. San Marcello avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Territoriale Toscano con la seguente motivazione: “Allontanato per aver offeso il D.G. all’uscita dal campo reiterava le offese”. La reclamante non nega i fatti e l’episodio, ma contesta che a proferire le offese sia stato l’allenatore, ma indica nel dirigente f.f. di massaggiatore Guerrini Maurizio l’autore. La C.D. richiesto senza esito un supplemento di rapporto disponeva il riconoscimento convocando la reclamante a tal fine per l’udienza del 16 gennaio 2009. Nelle more del giudizio perveniva il supplemento di rapporto inviato erroneamente dall’arbitro al comitato regionale arbitri anziché alla C.D.. Da tale supplemento si evince che in effetti l’autore del comportamento non regolamentare era stato il signor Guerrini e non il signor Sbaragli. All’udienza del 1612009 comparivano la società reclamante nella persone del delegato dal Presidente ed i signori Sbaragli e Guerrini. Veniva data lettura del supplemento arbitrale e, stante l’ammissione resa dal D.G. del proprio errore non si procedeva al riconoscimento ritenuto evidentemente inutile come mezzo istruttorio. La C.D. pertanto avuta cognizione del supplemento nel quale il D.G., con colpevole ritardo rispetto alla richiesta, ma correttamente, riconosce il proprio errore, dispone la revoca della squalifica all’allenatore Sbaragli Moreno, dovendosi ritenere i fatti a lui erroneamente attribuiti, riferibili al signor Guerrini Maurizio. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo revoca la squalifica al signor Sbaragli Moreno, manda gli atti al G.S. Territoriale della Toscana affinchè voglia prendere gli opportuni provvedimenti sanzionatori nei confronti dell’effettivo autore della condotta non regolamentare, signor Guerrini Maurizio f.f. massaggiatore, dispone altresì la restituzione della tassa di reclamo.
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