COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 094 stagione sportiva 2008/09 Reclamo del GSD Montecatini Murialdo avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato per due mesi il tesserato Silvestri Gabriello. C.U. n.23 del 24/12/2008

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 094 stagione sportiva 2008/09 Reclamo del GSD Montecatini Murialdo avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato per due mesi il tesserato Silvestri Gabriello. C.U. n.23 del 24/12/2008 Sul finire della gara Montecatini Murialdo – Pistoia Nord l’arbitro allontanava dal terreno di gioco l’allenatore del Montecatini, reo di averlo offeso e, immediatamente dopo, di essersi a lui avvicinato con aria di sfida, ponendosi con il volto a distanza talmente ravvicinata da toccarlo con il naso. Per tale comportamento veniva sanzionato dal G.S. con una squalifica per due mesi. Avverso la suddetta decisione propone reclamo la società del Montecatini, lamentandosi di quanto descritto dal D.G. nel suo rapporto gara. Infatti la reclamante, pur ammettendo un comportamento sopra le righe del proprio tesserato, che si era lamentato nei confronti dell’arbitro per una decisione tecnica che riteneva sbagliata, nega che il sig. Silvestri Gabriello abbia offeso il D.G. Nega, altresì, che il tesserato in questione abbia toccato l’arbitro, pur ammettendo che entrambi si siano trovati a distanza molto ravvicinata. Per tali motivi chiede una riduzione della sanzione irrogata. L’arbitro nel suo supplemento inviato, conferma quanto già descritto nel rapporto redatto nell’immediatezza della gara . Dall’esame degli atti del procedimento, in particolar modo dello scritto difensivo, non sono emersi elementi tali da contrastare quanto descritto dal D.G. La stessa sanzione del G.S.T. appare assolutamente adeguata ai fatti ascritti al tesserato in questione. P.Q.M. Questa Commissione Disciplinare respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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