COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 088 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo A.S.D. Sporting Arno Avverso Ammenda Di Euro 300,00 (C.U. N° 31 Del 11122008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 088 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo A.S.D. Sporting Arno Avverso Ammenda Di Euro 300,00 (C.U. N° 31 Del 11122008) Propone rituale reclamo la A.s.d. Sporting Arno avverso la sanzione pecuniaria in oggetto comminata dal G.S. Territoriale della Toscana con la seguente motivazione: “A fine gara alcuni ragazzi scavalcavano il muro di cinta ed entravano negli spogliatoi offendendo il D.G. ed offendendo e minacciando i calciatori della squadra avversaria che prudentemente era rimasta sul terreno di gioco. Il tutto senza alcun intervento da parte della società ospitante”. La reclamante, nel chiedere una riduzione della sanzione, non nega i fatti come sopra riportati, ma giustifica il comportamento assenteista dei dirigenti in quanto, a suo dire, impegnati a cercare di sedare gli animi accesi dei propri giocatori dentro o spogliatoio, aggiunge che il D.G. si è allontanato dall’impianto senza alcun problema. Afferma altresì di non aver avuto altre sanzioni per simili comportamenti. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. Nessun dubbio circa i fattti nemmeno smentiti dalla reclamante. Il comportamento assenteista altresì non è in discussione posto che non è smentito dalla reclamante che peraltro afferma di essere stata impegnata, nelle persone dei dirigenti, a sedare gli animi accesi dei propri calciatori. Questi ultimi, in quanto tesserati dovrebbero essere in grado di ed hanno un preciso dovere, dettato dalle norme del C.G.S., di non addivenire a comportamenti scorretti sia nei confronti del D.G. sia nei confronti degli avversari, soprattutto se, come risulterebbe i calciatori erano già rientrati nel proprio spogliatoio. I dirigenti avrebbero dovuto pertanto in primo luogo preoccuparsi di cosa stava avvenendo nel recinto spogliatoi ad opera di sostenitori indebitamente entrati, prima di qualsiasi altra cosa. Infatti è preciso dovere dei dirigenti di tutelare il D.G. e la squadra avversaria, qualunque sia stato il risultato dell’incontro. I dirigenti sono venuti meno al loro dovere ed il fatto che fossero impegnati a sedare i propri calciatori non costituisce certo un’attenuante bensì un’aggravante. L’Arbitro conferma inoltre di non aver avuto alcun problema nell’abbandonare l’impianto, ma non certo per merito dei dirigenti, del tutto assenti al momento, contrariamente a quanto sostenuto dallo Sporting Arno. Infine sulla mancanza di precedenti specifici della società in merito ad incidenti, converrà ricordare che il non aver precedenti non costituisce un’attenuante degli episodi, ma evita che venga disposto l’aggravamento della sanzione a causa della contestata recidiva. Il rilievo effettuato dalla reclamante avrebbe pertanto avuto pregio qualora fosse stata erroneamente contestata la recidiva. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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