COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 073/stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Pol. A. Naldi contro la decisione con la quale il G.S.T. di Prato ha squalificato, fino al 19/03/2009 il calciatore Paoli Marco. C.U. n. 20 del 19/11/2008.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
073/stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Pol. A. Naldi contro la decisione con la quale il G.S.T. di Prato ha squalificato, fino al 19/03/2009 il calciatore Paoli Marco. C.U. n. 20 del 19/11/2008.
Il provvedimento disciplinare indicato in oggetto così motivato dal G.S.T.:
“A seguito di una decisione tecnica del D.G. si avvicinava allo stesso protestando, e con atteggiamento minaccioso impattava con forza “petto a petto” facendolo indietreggiare di due passi.”, viene contestato dalla ASD Pol. A. Naldi che definisce “privo di opportuno fondamento” l’impatto tra calciatore ed arbitro, ritiene infondato l’addebito della pronuncia di frasi “ingiuriose e/o offensive”, e conclude per una revisione o annullamento di esso.
A sostegno della richiesta la Società descrive minuziosamente un’azione di giuoco e, rilevando che l’arbitro non ha assunto una decisione tecnico–disciplinare (argomenti del tutto ininfluenti agli effetti della decisione da assumere) dichiara che il contatto posto alla base della decisione sia fatto del tutto accidentale, dovuto alla natura sdrucciolevole del terreno.
Si dichiara inoltre disponibile ad essere ascoltati personalmente “…se lo riterrete opportuno….”
Partendo da tale ultima richiesta la C.D. deve ancora una volta ricordare che la richiesta di audizione (art.36, c. 6) deve essere chiara, diretta e, soprattutto, non sottoposta ad alcuna condizione quale appare essere la frase poco sopra riportata. In ogni caso nella fattispecie la C.D. non ne ravvisa necessità alcuna.
Per quanto riguarda il merito si rileva che la ricostruzione dei fatti effettuata dalla Società non solo appare illogica, ma contrasta con il rapporto di gara del quale si ricorda il carattere di prova privilegiata (art. 35 C.G.S.).
In conseguenza di quanto sopra, pur in assenza del supplemento del rapporto di gara – richiesto oltre un mese fa e ulteriormente sollecitato – il Collegio è perfettamente in grado di decidere.
Non è infatti accettabile la tesi, sostenuta a difesa, sulla accidentalità dell’impatto perché non solo la descrizione del fatto risultante dal rapporto di gara - anche se non integrato dal supplemento - non la rende credibile, ma anche perchè la dinamica dell’accaduto descritta dalla reclamante conduce a diverse conclusioni.
Infatti se il Paoli “scivolava sul campo di gara sdrucciolevole” non si comprende come il contatto sia avvenuto “petto contro petto” : lo scivolare infatti conduce il corpo verso il basso e quindi il petto del calciatore si sarebbe dovuto trovare in posizione più bassa rispetto a quello del D.G.. Il gesto è quindi sicuramente volontario.
Affermata in tal modo la fondatezza della decisione impugnata non rimane che esaminare la congruità del provvedimento.
Il complesso dei fatti e la assenza del supplemento, che avrebbe potuto ulteriormente chiarire l’accaduto, inducono la C.D. ad una riduzione della sanzione, ciò anche in considerazione della assenza di conseguenze fisiche per il D.G.
P.Q.M.
la sanzione a carico del calciatore Paoli Marco viene determinata nella squalifica per mesi tre e così fino al 19 febbraio 2009.
Dispone la restituzione della tassa di reclamo.
Share the post "COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 073/stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Pol. A. Naldi contro la decisione con la quale il G.S.T. di Prato ha squalificato, fino al 19/03/2009 il calciatore Paoli Marco. C.U. n. 20 del 19/11/2008."