COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI 082 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall’U.S.D. Elba 2000 Capoliveri avverso la decisione del G.S. Territoriale – Esito gara del 30.11.200 (Castelfranco Stella Rossa / USD Elba 2000 Capoliveri del 30 novembre 2008) C.U. n° 31 del 11.12.2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI 082 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall’U.S.D. Elba 2000 Capoliveri avverso la decisione del G.S. Territoriale – Esito gara del 30.11.200 (Castelfranco Stella Rossa / USD Elba 2000 Capoliveri del 30 novembre 2008) C.U. n° 31 del 11.12.2008. Il Giudice Sportivo, sciogliendo la precedente riserva (CU n° 30 del 04.12.2008) infliggeva alla USD Elba 2000 Capoliveri la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, l'ammenda di € 103,00 quale prima rinuncia, nonché un punto di penalizzazione. Quanto sopra poichè la gara non era stata disputata per mancata presentazione nei termini di regolamento da parte della società Elba 2000 Capoliveri. Avverso tale provvedimento proponeva reclamo la società sanzionata, con raccomandata del 13.12.2008 cui seguiva ulteriore plico raccomandato del successivo 16.12.2008 in quanto il primo conteneva il gravame privo di sottoscrizione. Con il reclamo proposto la società richiede il riconoscimento della causa di forza maggiore stante l'assenza del collegamento marittimo dall'Isola d'Elba alla terraferma per le avverse condizioni meteorologiche. Istruiti gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue: ai sensi dell'art. 55 delle N.O.I.F., la competenza in prima istanza per decidere sull'esistenza della causa di forza maggiore è propria del Giudice Sportivo. La Commissione Disciplinare è competente a decidere solo in seconda ed ultima istanza. Da quanto risulta, la società U.S.D. Elba 2000 Capoliveri ha introdotto il giudizio presso questo Collegio in “prima istanza”, senza prima aver adito il Giudice Sportivo. In altri termini, il reclamo doveva essere proposto avanti al G.S. e solo successivamente, in caso di esito sfavorevole, la società potrebbe agire in secondo grado davanti a questa Commissione. Per quanto sopra esposto il Collegio non può entrare nel merito del reclamo, anche per non privare la società di un grado di giudizio, essendo legittimato a pronunciarsi – come già evidenziato - il Giudice Sportivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare rimette gli atti al Giudice Sportivo per le decisioni di competenza.
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