COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA 101 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall’U.S.D. Pietrasanta Marina avverso la decisione del G.S. Territoriale che ha squalificato il sig. Tosi Federico fino al 31.01.2009. C.U. n° 34 del 02.01.2009.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA 101 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall’U.S.D. Pietrasanta Marina avverso la decisione del G.S. Territoriale che ha squalificato il sig. Tosi Federico fino al 31.01.2009. C.U. n° 34 del 02.01.2009. Il Giudice Sportivo Territoriale squalificava per ventinove giorni il calciatore Tosi Federico, poiché espulso per gioco violento, dopo la notifica offendeva il D.G.; sanzione aggravata in quanto capitano. Con il reclamo proposto la società contesta la decisione del Giudice Sportivo. Sostiene, la reclamante, che la sanzione inflitta non possa essere inquadrata nell’ambito delle previsioni dell’art. 14 (rectius: 19) del C.G.S., e che quanto commesso dal Tosi dopo l’espulsione sia un gesto essenzialmente istintivo. La società chiede la riduzione della sanzione inflitta, che questa venga applicata a giornate e non a tempo, da scontare in Gare di Coppa (torneo in cui il giocatore è incorso nella sanzione), e che in caso di riduzione venga imputata alle gare di campionato fino ad oggi saltate dal giocatore a seguito della squalifica. Conclude con la richiesta di audizione personale. All’udienza odierna la società conferma le tesi proposte. In particolare, a seguito della lettura del supplemento di rapporto data da questa C.D. alla società, la reclamante insiste nella riduzione delle giornate evidenziando la mancanza di intenti violenti. Dal supplemento di rapporto emerge da una parte la volontarietà del gesto del Tosi, dall’altra scaturisce chiaramente, per precisa indicazione dell’arbitro, “la non violenza del colpo inferto”. L’apprezzabile e acuta difesa della società, dopo che la stessa ha udito il secondo referto, merita parziale accoglimento. Il supplemento di rapporto, infatti, fornisce a questo Collegio un elemento importante che non era nella disponibilità del Primo Giudice al momento della sua decisione. Sulle altre richieste della società, la C.D. da una parte ribadisce come qualsiasi sanzione debba comunque essere afflittiva; dall’altra ricorda come il presente Organo di seconda istanza possa ridurre o aumentare le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, ma non possa cambiarne le modalità di esecuzione (cfr. C.U. n° 29 del 27.11.2008). P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al 23 gennaio 2009. Dispone la restituzione della la relativa tassa.
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