COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 113 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall’A.C.F. Prato Sport A.S.D. avverso la decisione del G.S. Territoriale che ha squalificato il sig. Baiardi Andrea per tre gare. C.U. n° 37 del 15.01.2009.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 113 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall’A.C.F. Prato Sport A.S.D. avverso la decisione del G.S. Territoriale che ha squalificato il sig. Baiardi Andrea per tre gare. C.U. n° 37 del 15.01.2009. Il Giudice Sportivo Territoriale squalificava per tre gare il calciatore Baiardi Andrea poiché espulso per aver offeso e spintonato con le mani l’allenatore della squadra avversaria, dopo la notifica, rivolgeva frase minacciosa all’indirizzo del suddetto allenatore. Quanto sopra aveva luogo in occasione della gara Prato Sport – Comeana Bisenzio del giorno 11.01.2008. Con il reclamo proposto la società nega la versione del Direttore di Gara, con particolare riferimento al contatto con l’allenatore avversario. La reclamante ammette solo il proferimento di una frase – da quanto pare emergere dagli atti di parte – dai toni, come dire, più “funereo-cimiteriali”, che offensivi.. Conclude con la richiesta di mitigazione della squalifica. Il reclamo non merita accoglimento. I fatti sono descritti in modo inequivocabile dal Direttore di Gara, e quanto sostenuto dalla società non è supportato da alcun concreto elemento. Sull’entità della sanzione, si ritiene che il primo Giudice abbia ben calibrato la squalifica, tenendo conto di tutte le attenuanti del caso. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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