COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 084 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Castelnuovese, avverso alla squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Consolati Massimiliano fino al 31/03/2009 (C.U. n. 21 del 17/12/2008).

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 41 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA ANC CALCETTO LAIVES BMNM AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE VERONESE DENIS DI CUI AL C.U. N. 38 DI DATA 15.01.2009 (GARA ANC CALCETTO LAIVES BMNM - HDI ASSICURAZIONI TRENTO DEL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C DEL 09.01.2009) In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato Calcio a cinque serie “C” ANC Calcetto Laives BMNM - HDI Assicurazioni Trento del 09.01.2009, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto al calciatore Veronese Denis (ANC Calcetto Laives BMNM) la squalifica per tre gare con la seguente motivazione: “a gioco fermo colpiva un avversario con un pugno all’altezza dello sterno (art. 19 p. 4 lett. b) C.G.S.)” Avverso tale provvedimento ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società ANC Calcetto Laives BMNM, contestando la dinamica dei fatti come ascritti al proprio calciatore (di cui offriva prova filmata) e chiedendo la riduzione della sanzione. La Commissione ha proceduto all’audizione del solo Direttore di gara, non avendo la reclamante formulato istanza di audizione. L’arbitro ha integralmente confermato quanto descritto nel rapporto, precisando che il gioco era fermo in quanto aveva fischiato una punizione a favore della società HDI Assicurazioni per un fallo commesso proprio dal Veronese e che questi, alzandosi da terra, dove era caduto insieme ad un giocatore avversario, aveva colpito l’avversario stesso con un pugno al torace. La ripresa televisiva, offerta come prova dalla reclamante, non è utilizzabile, in quanto ai sensi dell’art. 35 comma 1.2 C.G.S. tale mezzo istruttorio è consentito solo per accertare eventuali scambi di persona e non anche per accertare la dinamica dei fatti accaduti sul terreno di gioco, riservata alla certificazione contenuta nel rapporto del Direttore di gara. Per tale motivo, ritenuto che la sanzione inflitta deve ritenersi congrua (essendo stata applicata la sanzione minima prevista dall’art. 19 p. 4 lett. b) C.G.S.), la Commissione respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta al calciatore Veronese Denis (ANC Calcetto Laives BMNM). Poichè il reclamo è stato respinto, si ordina l’addebito della relativa tassa.
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