COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 072 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico del tesserato Maurelli Mauro, nella sua qualità di Presidente, e della A.S.D. Juvenila Viareggio Calcio.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 072 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico del tesserato Maurelli Mauro, nella sua qualità di Presidente, e della A.S.D. Juvenila Viareggio Calcio. Con provvedimento assunto in data 19 novembre 2008 la Procura ha deferito a questa Commissione il Tesserato e l’Ente indicati in oggetto affinché rispondano, il primo della violazione dell’art. 1 del C.G.S., in relazione all’art. 33 del regolamento della L.N.D., il secondo per la conseguente responsabilità diretta prevista dal comma 1 dell’art. 4 del medesimo codice. La C.D. acquisiti gli atti, ha fissato - tramite rituale notifica alle parti interessate - la discussione per la data odierna. Sono presenti: - per la Procura Federale l’Avvocato Marco Stefanini, sostituto; - per i soggetti deferiti l’Avvocato Cristiano Baroni, in virtù di delega contestualmente depositata. In apertura di dibattimento il Presidente della C.D. precisa che il C.R.Toscana, su indicazione della delegazione Provinciale di Lucca, ha segnalato alla Procura che la Società A.S.D. Juvenilia Viareggio ha organizzato, in data 5 gennaio 2008, un torneo giovanile denominato “ 2 Trofeo Befana”, riservato ai nati negli anni 1996 e 1997, senza richiedere la prescritta autorizzazione al Comitato Regionale Toscana, secondo quanto previsto dall’art. 33 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1 del C.G.S., c. 1, il che ha determinato il deferimento. Il rappresentante della Procura Avvocato Stefanini, invitato a formulare le richieste dell’Ufficio, rileva di aver raggiunto con il rappresentante del soggetto e dell’Ente deferito un accordo in ordine alla applicazione dell’art. 23 del C.G.S. che esplicita nei seguenti termini : inibizione per mesi due per il Presidente Maurelli Mauro e ammenda alla Società per € 200,00(duecento) . La Commissione, sospeso il dibattimento, riunitasi in Camera di Consiglio, ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti ed ha accertato la congruità della sanzione indicata, per cui accogliendo la proposta di accordo, ORDINA la applicazione delle seguenti sanzioni : - al Presidente Maurelli Mauro la inibizione per mesi due; - alla Società A.S.D. Iuvenilia Viareggio la ammenda di € 200,00(duecento) DISPONE la chiusura del dibattimento.
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