COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 099 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo Pol. Scarlino Avverso Decisione G.S.T. Toscana Su Esito Gara Scarlino – Neania Casteldelpiano Del 7128 Campionato Seconda Categoria (C.U. N° 34 Del 212009)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 099 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo Pol. Scarlino Avverso Decisione G.S.T. Toscana Su Esito Gara Scarlino - Neania Casteldelpiano Del 7128 Campionato Seconda Categoria (C.U. N° 34 Del 212009) Propone rituale reclamo la Pol. Scarlino avverso la decisione del G.S.T della Toscana su ricorso della A.S.D. Neania Casteldelpiano riguardo all’esito gara in oggetto e conseguente assegnazione della vittoria a tavolino per 3-0 alla società ospitata. La gara non è stata disputata dal D.G. a causa della impraticabilità del campo. La reclamante, con lungo ed articolato reclamo contesta la decisione del Primo Giudice chiedendo la ripetizione della gara. In primo luogo muove da una dettagliata ricostruzione dei fatti, affermando che la impraticabilità era stata resa nota con ordinanza comunale di inagibilità dell’impianto sportivo a causa dell’alluvione verificatasi in zona nei giorni antecedenti la partita. Di ciò era stata data tempestiva comunicazione alla federazione, ma per un errore nella trasmissione del fax, questo non era pervenuto agli organi competenti, i quali peraltro ne erano venuti comunque a conoscenza perché analoga comunicazione (questa sì recapitata al numero esatto di fax) era stata effettuata positivamente per altra partita del campionato juniores. La reclamante afferma altresì che il giorno della partita, presenti le squadre e l’arbitro, il presidente della società aveva consegnato al D.G. ed alla squadra avversaria la comunicazione del Comune di Scarlino dalla quale risultava che l’impianto era assolutamente impraticabile. Il D.G., secondo la ricostruzione della Pol. Scarlino, consultava la sede centrale, il commissario di campo nonchè le due compagini, e mentre la squadra avversaria si dichiarava disposta a giocare, al presidente della pol. Scarlino veniva chiesto, non solo la disponibilità della squadra, ma di assumersi la responsabilità di giocare l’incontro. Al rifiuto da parte del Presidente della reclamante, il D.G. redigeva il rapporto dando atto della mancanza dell’assenso richiesto e sospendeva per tale motivo la gara. Successivamente il G.T. Toscano prendendo in esame il reclamo della Neania Casteldelpiano lo dichiarava inammissibile poiché non sottoscritto da persona abilitata ai sensi del C.G.S., ma, nel più ampio contesto della necessità di decidere sull’esito della gara non disputata, riteneva che la Pol. Scarlino fosse comunque responsabile della mancata disputa, ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. C delle NOIF, in quanto detta Società, in mancanza della disponibilità del campo di gioco, in ossequio alla garanzia offerta (come di regola per tutte le società affiliate alla FIGC) all’inizio della stagione sportiva, avrebbe dovuto mettere a disposizione per l’incontro altro campo alternativo. Quanto al mancato invio del fax, che avvertiva dell’ordinanza comunale a numero errato sarebbe, secondo il Primo Giudice, di tutta evidenza la responsabilità della Pol. Scarlino, la quale avrebbe dovuto sincerarsi della avvenuta ricezione. La C.D. esaminati gli atti decide di accogliere il reclamo. La situazione in esame deve essere in primo luogo sfrondata degli orpelli inutili e fuorvianti risultanti in atti. Innanzitutto pare del tutto irrilevante che la società abbia avvertito la Federazione inviando un fax al numero sbagliato, posto che l’ordinanza del Comune di Scarlino non avrebbe potuto evitare (a meno che la Federazione ex officio avesse disposto in anticipo il rinvio della partita), che le squadre e il D.G. si presentassero sul campo. Ancor meno rileva che il presidente della Pol. Scarlino non si sia assunto la responsabilità di far disputare la gara non essendo egli un soggetto deputato a prendere una simile decisione, oltretutto dopo una ordinanza del Comune che, è necessario ricordare, è il concedente il terreno di giuoco. Se pur è vero quanto sostenuto dal G.S.T. Toscano in ordine al disposto dell’art. 15 co. 1 lett. C delle NOIF, relativamente all’obbligo per le società affiliate alla FIGC di avere comunque una alternativa alle situazione di inagibilità del campo di gioco (quasi sempre di proprietà comunale), è anche vero che una delle poche possibilità per rinviare una partita è data, nel nostro ordinamento, dalla impraticabilità del campo il cui accertamento compete esclusivamente all’arbitro designato. Pare, infatti, di capire dagli atti che a causa di un evento alluvionale (certificato dal comunicato dell’amministrazione comunale come avvenuto due giorni prima della gara) sia l’impianto sportivo, sia il terreno di gioco non fossero praticabili, e pertanto il D.G., senza bisogno alcuno di ordinanze comunali o di assunzione di responsabilità da parte di soggetti, tra i quali anche il presidente della società ospitante, che non hanno alcun potere decisionale in ordine alla disputa di una gara. Egli avrebbe dovuto, dapprima, verificare le condizioni del terreno di gioco, e solo dopo tale constatazione avrebbe dovuto decidere o di non far iniziare la gara, per impraticabilità del campo, o di farla disputare assumendosi le sue responsabilità quale unico ufficiale di gara, dandosi nel contempo cura di appurare se fosse disponibile un campo sussidiario. Solo nel caso in cui, accertata la praticabilità, una delle due squadre avesse rifiutato di partecipare alla partita egli avrebbe dovuto darne atto sul rapporto di gara, dovendosi a tal fine ricordare che il rifiuto e/o la rinuncia alla gara sono disciplinarmente sanzionati. Sul rapporto così compilato il G.S.T. avrebbe dovuto decidere di conseguenza. Nel caso di specie ritiene la C.D. che il Direttore di gara sia venuto meno al suo ruolo, ed alle incombenze relative, scaricando su altri (il presidente della Pol. Scarlino) una decisione che solo lui poteva e doveva prendere ai sensi del regolamento. L’Arbitro ha pertanto commesso un errore tecnico che fa sì che la partita vada ripetuta. P.Q.M. La C.D. in accoglimento reclamo, dispone la ripetizione della gara Pol. Scarlino- A.S.D. Neania Casteldelpiano ed ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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