COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 086 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Sales avverso la squalifica inflitta dal G.S al calciatore Campodoni Filippo fino al 9/02/2010 (C.U. n. 22 dell’11/12/2008).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 086 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Sales avverso la squalifica inflitta dal G.S al calciatore Campodoni Filippo fino al 9/02/2010 (C.U. n. 22 dell'11/12/2008). Il G.S. applicava la sanzione, tempestivamente impugnata, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara disputata in data 6 dicembre 2008 tra la società ospitante Virtus San Donnino e la reclamante con la seguente contestazione nei confronti del giocatore Campodoni Filippo: “Espulso per offese al D.G., alla notifica del provvedimento disciplinare sputava all'Arbitro colpendolo sulla divisa.”. Avverso tale decisione la Società Sales proponeva rituale reclamo contestando, in una precisa esposizione, la riferita dinamica degli eventi. Il giocatore, espulso per proteste, avrebbe effettivamente, forse in ragione di un eccessiva salivazione, sputato ma in direzione opposta a quella in cui era posizionato, di spalle, l'arbitro tanto che la saliva avrebbe colpito il piede di un suo compagno di squadra. L'errore nella compilazione del rapporto di gara potrebbe, ad avviso della società, essere stato indotto da un'esclamazione di un giocatore avversario che avrebbe urlato “Gli ha sputato” e pertanto, chiedendo l'ammissione di alcune prove testimoniali, conclude per la riduzione della squalifica comminata. All'udienza del 30 gennaio 2008 veniva ascoltato il delegato del Presidente il quale, dopo avere ascoltato il supplemento del D.G. espressamente richiesto da quest'organo giudicante, si riportava alle deduzioni ed alle conclusioni del reclamo sottolineando l'onestà intellettuale dimostrata dall'arbitro nella compilazione del supplemento. Ad avviso di questa C.D.T. il reclamo della società merita parziale accoglimento. Le Carte federali, in omaggio alle quali non possono essere accolte le istanze probatorie avanzate dalla difesa (art. 35 C.G.S.), conferiscono fede privilegiata alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà nella gara. Il D.G. comunque, nel supplemento precisa quanto segue: “Nel momento in cui mostravo il cartellino rosso al giocatore Campodoni Filippo, che si trovava a circa 2 metri di distanza da me, faceva alcuni passi nella dilezione opposta alla spogliatoio, e dopo si allontanava prendendo la direzione dello spogliatoio passando alle mie spalle. Mentre il giocatore si allontanava, iniziavo ad annotare le due espulsioni sul taccuino, quando poco dopo, sentivo un giocatore della società San Donnine, che era fronte a me, che diceva: "ma che fa gli ha sputato". A quel punto alzavo lo sguardo, mi giravo alla mia sinistra e vedevo il Sig. Campodoni Filippo che si allontanava, che era passato alle mie spalle. Ho scritto che mi prendeva la divisa in quanto essendomi passato vicino, a meno di 1 metro, sentendo che un giocatore diceva: "ma che fa gli ha sputato", e sentendo che la divisa, all'altezza tra il pantaloncino e la maglia, era più umida, ho dedotto che mi aveva preso la divisa.” Questa C.D.T., rilevata la sostanziale conformità dei due resoconti, ritiene non sufficientemente dimostrata la responsabilità del giocatore in ordine alla supposta violazione non essendo stata tale condotta direttamente percepita dal D.G. ma solo dedotta; peraltro la frase riportata dall'avversario non dà contezza alcuna sul soggetto passivo che avrebbe subito il gesto antisportivo e pertanto la sanzione inflitta dal G.S.T. al calciatore Campodoni Filippo deve essere parimenti ridimensionata.. Nonostante ciò risulta comunque censurabile il comportamento del giocatore sia con riferimento alle frasi offensive rivolte al D.G. sia per quanto attiene allo sputo che, sebbene non rivolto direttamente contro l'arbitro, appare temporalmente connesso al provvedimento di espulsione e può essere valutato come plateale censura rivolta nei confronti della decisione disciplinare adottata. P.Q.M. La C.D.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo, riduce la squalifica inflitta al giocatore Campodoni Filippo fino all'11/02/2009 anziché fino 9/02/2010 e dispone la restituzione della relativa tassa.
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