COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI 096 stagione sportiva 2008/09 Reclamo della Union Team Chimera avverso la decisione del G.S. Che ha squalificato per quattro mesi il calciatore Fontani Mattia. C.U. n.34 del 02/01/2009.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI 096 stagione sportiva 2008/09 Reclamo della Union Team Chimera avverso la decisione del G.S. Che ha squalificato per quattro mesi il calciatore Fontani Mattia. C.U. n.34 del 02/01/2009. Espulso per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, alla notifica del provvedimento spingeva il D.G. appoggiandogli le mani sul petto e facendolo indietreggiare per circa un metro, senza causargli conseguenze. Per tale comportamento veniva sanzionato con una squalifica di quattro mesi. Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la società Chimera,definendo erronea la descrizione dei fatti operata dall'arbitro e conseguentemente eccessiva la sanzione del G.S. Più precisamente la reclamante afferma che il suo tesserato colpiva alla schiena il giocatore avversario con il pallone che aveva lanciato e non calciato così come affermato dal D.G.. Inoltre al momento della notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava all’arbitro e gli appoggiava leggermente le mani al petto, al solo fine di chiedergli spiegazioni e non con l'intenzione di spintonarlo. Pertanto chiede una riduzione della sanzione. La reclamante chiede inoltre di essere ascoltata. In data 30/01/2009 compariva davanti a questa Commissione Disciplinare il sig. Lapecchi Giuseppe in rappresentanza della Union Chimera, come da giusta delega in atti. Quest'ultimo ribadisce che il tesserato in questione appoggiava le mani al petto del D.G. al solo fine di richiamarne l'attenzione . Richiama l’attenzione della C.D. su provvedimenti più miti rispetto a fatti simili a quelli contestati al giocatore in questione. L’arbitro nel suo esangue supplemento di rapporto gara ribadisce che il sig. Fontani calciava il pallone a gioco fermo e colpiva l’avversario. Conferma, altresì, di essere stato spinto volontariamente. Alla luce di quanto emerso dall’esame degli atti del procedimento e ascoltata la reclamante questa C.D. ritiene provati i fatti ascritti al calciatore in questione. Ritiene altresì congrua la sanzione del G.S. che ha certamente valutato correttamente l’entità della spinta subita dal D.G.. Sempre al fine della valutazione della sanzione appare inconferente citare fatti analoghi, sanzionati in modo diverso da giudici sportivi diversi, rispetto a quelli chiamati a pronunciarsi sul reclamo. P.Q.M. Questa Commissione Disciplinare respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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