COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO GIOVANISSIMI 139 – Stagione sportiva 2008/09 Reclamo della soc. Capoliveri Elba 2000 avverso dec. del G.S Territoriale. Esito gara Castelfranco Stella Rossa — Elba Capoliveri del 30.11.2008 . (C.U 40 del 29.01.2009)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO GIOVANISSIMI 139 - Stagione sportiva 2008/09 Reclamo della soc. Capoliveri Elba 2000 avverso dec. del G.S Territoriale. Esito gara Castelfranco Stella Rossa — Elba Capoliveri del 30.11.2008 . (C.U 40 del 29.01.2009) Il G.S Territoriale, chiamato a pronunciarsi in merito alla gara in oggetto indicata assumeva la decisione, che si riporta integralmente, mediante la quale dichiarava inammissibile il proposto reclamo della società Capoliveri Elba 2000. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, visti gli atti trasmessi per competenza dalla Commissione Disciplinare Territoriale per il riconoscimento della causa di forza maggiore avanzata dall’U.S.D. Elba 2000 Capoliveri per la mancata disputa della gara indicata in epigrafe e come da dispositivo pubblicato su Com. Uff. n. 39 del 22.1.2009; - ricordato come l’art. 55 comma 2 delle N.O.I.F. disponga che la declaratoria sulla sussistenza della causa di forza maggiore competa al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda ed ultima istanza; - ricordato altresì come il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare sia instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva; - rilevato quindi come il ricorso dell’U.S.D. Elba 2000 tendente ad ottenere il riconoscimento della causa di forza maggiore sia privo del preannuncio da effettuarsi entro le ore 24 del giorno successivo alla gara; come lo stesso sia stato di fatto inoltrato solo in data 16.12.2008anziché entro il settimo giorno successivo alla data della gara ed infine non inviato alla controparte. Alla luce dei dati di fatto e dei rilievi appena svolti è evidente l’assenza dei presupposti cui il richiamato comma 2 dell’art. 55 N.O.I.F. subordina l’intervento di questo Giudice, per cui il ricorso proposto dall’U.S.D. Elba 2000 deve essere dichiarato inammissibile con la conferma di quanto già deciso da questo Ufficio con Com. Uff. n. 31 dell’11.12.2008 per cui in applicazione dell’art. 53 delle N.O.I.F. alla società U.S.D. Elba 2000 Capoliveri deve essere convalidata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, l’ammenda di Euro 103 (centotre/00) quale prima rinuncia, nonché UN punto di penalizzazione. Dispone addebitarsi la tassa. La società reitera, in questa sede, le proprie doglianze, citando una serie di norme che niente hanno a che fare con il caso in esame (art. 53 comma 4 N.O.I.F - art. 54 oomma 2 N.O.I.F.) e fa propria una serie di circostanze sfavorevoli come la mancata e/o ritardata partenza dei traghetti che avrebbero dovuto portare le squadre dall’Elba a Piombino. Chiede una interpretazione più elastica della norma dl riferimento (cfr Art. 55 NOIF mancata disputa delle gare per cause di forza maggiore) e quindi chiede implicitamente la ripetizione della gara. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per due motivi: - non risultano rispettati gli adempimenti procedurali attinenti alla richiesta di ripetizione della gara non disputata per cause di forza maggiore. Infatti l’art. 55 delle N.O.I.F., al secondo comma, prevede per il caso in esame che il procedimento avvenga “ nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva”. L’art. 29, c.3 di tale normativa, combinato con quanto indicato dall’art.46, c.1, stabilisce che i reclami riferiti alla fattispecie di cui trattiamo deve essere preceduto dal preannuncio di esso da far pervenire al G.S. competente entro le ore 24,00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Tale adempimento è stato disatteso dalla soc. Elba Capoliveri dato che in atti non se ne rinviene alcuna traccia per cui il Giudice di primo grado ha ben operato. Si precisa che inoltre in questa sede non è più possibile entrare nel merito in quanto essendosi verificata una irregolarità procedurale, questa non può essere sanata in ulteriori gradì di giudizio (art. 33 comma 9 C.G.Sportiva.) - il secondo motivo di inammissibilità si rinviene nel fatto che il reclamo inoltrato a questo collegio in data 04/02/09, non risulta inviato allo controparte ( soc. Castelfranco Stella Rossa ) così come previsto dall’art 33 comma 5 C.G.S P.Q.M. La C.D.T dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa relativa.
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