COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 112 stagione sportiva 2008/09 Gara D. L. F. Firenze Calcio – Atletica Castello (2-2) del 10/01/2009. Campionato Giovanissimi B. In C.U. Del. Prov. Firenze n.28 del 14/01/2009.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 112 stagione sportiva 2008/09 Gara D. L. F. Firenze Calcio – Atletica Castello (2-2) del 10/01/2009. Campionato Giovanissimi B. In C.U. Del. Prov. Firenze n.28 del 14/01/2009. Reclama la società D. L. F. Firenze Calcio avverso la squalifica fino al 17/03/2009 inflitta dal G.S. al calciatore Banushaj Erson “ per avere preso in mano il pallone ed averlo calciato verso il D.G. con l’intenzione di colpirlo senza tuttavia riuscirvi in quanto la sfera passava a circa un metro dal medesimo D.G.” La reclamante non nega il fatto, tuttavia cerca di giustificare il proprio calciatore sostenendo la involontarietà del gesto dovuto ad un momento di rabbia in virtù di una situazione penalizzante per la propria squadra. Chiede la riconsiderazione del fatto anche in relazione alla giovane età del calciatore. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma la volontarietà del gesto. La C.D. respinge il reclamo. Il fatto non è oggetto di contestazione quindi occorre in primo luogo verificare la volontarietà o meno del gesto del tesserato. Sul punto l’arbitro è lapidario: si è trattato di un gesto volontario. In favore della versione fornita dall’arbitro, oltre al dettato legislativo secondo il quale la stessa costituisce prova privilegiata, vengono in soccorso due elementi fondamentali: il primo lo si ricava dall’avere il tesserato preso la palla con le mani e successivamente averla calciata verso l’arbitro, il secondo che l’episodio è avvenuto immediatamente dopo che l’arbitro aveva concesso un calcio di rigore alla squadra avversaria. Da quanto esposto la tesi della involontarietà del gesto sostenuta dalla reclamante viene del tutto a cadere. Il Collegio, esaminati gli atti ufficiali ed il testo del reclamo, rileva come il tentativo di attenuare la sanzione al soggetto incolpato portando come parziale scriminante la giovane età dello stesso non può trovare accoglimento. Il gesto è stato assolutamente deplorevole (proprio in virtù della giovane età del ragazzo) e soltanto un errore di mira ha impedito che lo stesso potesse avere conseguenze anche gravi sulla persona del D.G. Da quanto esposto, in tema di quantificazione della sanzione, il Collegio non concorda con il pensiero del G.S. ritenendo invece il sig. Banushaj Erson meritevole di una sanzione più grave in modo tale che in futuro possa riflettere prima di compiere gesti inconsulti. P.Q.M. La C.D.T.T. cassa la decisione del G.S. ed in virtù del disposto di cui all’art. 36 comma 3 del C.G.S. squalifica il calciatore Banushaj Erson fino a tutto il 14/05/2009. Dispone l’addebito della tassa di reclamo.
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