COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 140 /stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società U.S.D. Braccagni avverso la sanzione della squalifica per tre giornate inflitta al calciatore Scognamiglio Claudio dal G.S.Toscana. (C.U. n. 40/2009)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 140 /stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società U.S.D. Braccagni avverso la sanzione della squalifica per tre giornate inflitta al calciatore Scognamiglio Claudio dal G.S.Toscana. (C.U. n. 40/2009) I fatti che hanno indotto il G.S. ad assumere il provvedimento disciplinare contestato vengono così descritti : “ Espulso per condotta gravemente sleale, dopo la notifica rivolgeva al D.G. frase irriguardosa” La Società reclamante si duole dell’ entità della sanzione ritenendo “esagerato”il provvedimento impugnato dato che il calciatore esprimeva “semplicemente il proprio giudizio anche se negativo”. Richiama gli ottimi precedenti disciplinari del calciatore e conclude per una riduzione della sanzione. Il reclamo non può essere accolto. Infatti, come già precisato in altro provvedimento qui contestualmente pubblicato, non è consentito ai calciatori esprimere “apprezzamenti o proteste“ sull’operato dell’arbitro (art. 73, c. 3 N.O.I.F) e l’esprimere un giudizio, per di più negativo, costituisce indubbio “apprezzamento”. L’espressione usata dal calciatore è di conseguenza da inserire nel concetto di frase irriguardosa che è specificatamente sanzionata con la squalifica per due giornate, secondo la previsione dell’art. 19, c. 4, lettera a. Nella fattispecie a tale sanzione deve essere aggiunta la giornata di squalifica conseguente alla espulsione. P.Q.M. la C.D. respinge il reclamo essendo il provvedimento impugnato fondato in punto di merito e congruo sotto il profilo dell’entità della sanzione. Dispone l’incameramento della tassa di reclamo.
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