COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 100 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Marciana Marina, avverso la squalifica inflitta al calciatore Ricci Marco fino al 2/07/2009, l’inibizione al dirigente Barbi Michele fino al 2/01/2010, nonché l’ammenda di Euro 500,00 (C.U. n. 34 del 2/01/2009).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 100 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Marciana Marina, avverso la squalifica inflitta al calciatore Ricci Marco fino al 2/07/2009, l’inibizione al dirigente Barbi Michele fino al 2/01/2010, nonché l’ammenda di Euro 500,00 (C.U. n. 34 del 2/01/2009). L’Associazione Sportiva Dilettantesca Marciana Marina, con tre diversi rituali e tempestivi gravami, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S., adottate nei confronti dei tesserati sopra riportati e della stessa società. I tre reclami si riferiscono ai fatti avvenuti durante la partita disputatasi in data 21 dicembre 2008 tra la squadra ospitante e la società Saline e pertanto la C.D.T., in considerazione dell’evidente connessione oggettiva e soggettiva degli avvenimenti sanzionati dal G.S., provvedeva alla preliminare riunione dei distinti procedimenti. Il G.S. motivava così le proprie decisioni: Ricci Marco squalifica fino al 2/07/2009 “All'interno degli spogliatoi manifestava intenzioni aggressive verso il D.G. non poste in essere per l'intervento dei compagni.” Barbi Michele inibizione fino al 2/01/2010 “A fine gara rivolgeva al D.G. Frasi offensive ed intimidatorie e quindi, mentre l'arbitro cercava di entrare nello spogliatoio, dava un violento calcio alla porta la cui maniglia, per il contraccolpo, colpiva il D.G. ad una mano procurandogli momentaneo forte dolore.” Società Marciana Marina Ammenda di Euro 500,00 “Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. parte gara. Per sostenitore isolato che, a fine gara, dopo essersi arrampicato sulla rete sputava verso l'arbitro raggiungendolo al volto. Per calci inferti all'autovettura dell'arbitro che stava allontanandosi dall'impianto danneggiandola. Restano a carico della società responsabile i danni subiti dal D.G.” ripetutamente il D.G., tanto che la Società ospitante era costretta a chiamare le forze dell'ordine. Veniva scortato dalle medesime all'auto in modo da poter lasciare l'impianto.” La Società reclamante, per quanto attiene alla posizione del giocatore, nega l'intento aggressivo precisando che il gesto sarebbe avvenuto in campo e non negli spogliatoi; i compagni di squadra, equivocando le intenzioni del Ricci, avrebbero fermato la sua veemente corsa solo per un'errata interpretazione senza che avvenisse realmente un contatto fisico con il D.G. Il dirigente si sarebbe invece prodotto in un turpiloquio solitario e, nel rientrare verso gli spogliatoi, avrebbe urtato la porta che avrebbe colpito, in modo palesemente accidentale e fortuito, l'arbitro. Infine la società contesta recisamente l'ammenda eccependo che in realtà il D.G. avrebbe abbandonato l'impianto sportivo senza aver alcun problema e senza che alcun tifoso colpisse l'autovettura; allega, a dimostrazione di quanto affermato, una relazione di servizio della polizia municipale locale e conclude per una riduzione di tutti i provvedimenti disciplinari adottati. All’udienza del 6 febbraio 2009, la società Marciana Marina, regolarmente citata presso la propria sede sociale, veniva sentita nella persona del Presidente che, reso edotto del supplemento arbitrale fornito alla C.D.T., ripercorreva la storia assolutamente corretta della propria società e specificava che sulla porta che avrebbe colpito il D.G. non è presente alcuna maniglia come erroneamente descritto dal D.G.. Ribadiva, con forza, che la vettura dell'arbitro non sarebbe stata oggetto di alcun atto vandalico, almeno nei minuti finali nei quali il D.G. si sarebbe allontanato dell'impianto sportivo sempre sotto gli occhi di tutti i presenti; non esclude comunque (elemento che fornisce credibilità alla ricostruzione poiché in ogni caso non la esimerebbe dalla responsabilità) che il danneggiamento possa essere stato prodotto in precedenza ma insiste sulla inattendibilità della ricostruzione. Il reclamo merita parziale accoglimento. Occorre rilevare che, all'interno del supplemento richiesto, il D.G. è decisamente avaro nel cercare di ricostruire in modo più dettagliato le annotazioni presenti nel rapporto di gara e pertanto, non contrastando efficacemente le tesi della società reclamante, conferisce con ciò credibilità alle censure avanzate. Infatti risulta evidente che la C.D.T. richieda tali integrazioni (fornendo copia dei relativi reclami) proprio per cercare di comprendere meglio la fondatezza delle eccezioni formulate e che pertanto l'arbitro, in tali supplementi, non possa limitarsi a confermare il rapporto di gara liquidando l'incombenza con poche righe, talvolta inconferenti. Sarebbe stato utile per quest'organo di giustizia sportiva sapere se effettivamente, nel caso concreto il giocatore abbia cercato di aggredire l'arbitro, a che distanza si trovava, quali erano i suoi gesti e le sue eventuali parole; il D.G. si limita invece, dichiarandosi certo dell'identificazione del giocatore, a contestare l'unico elemento sul quale la stessa società reclamante non ha mai avanzato alcun dubbio. Fortunatamente riesce a dettagliare meglio la condotta del dirigente (quattro righe anziché due) stabilendo che “sicuramente non era certo di colpirmi” anche se insiste nel descrivere l'atteggiamento aggressivo del Dirigente. In ogni caso, anche a voler dar credito alle argomentazioni dedotte nel reclamo, le condotte illecite sia del giocatore (che avrebbe associato alle minacce verbali intollerabili condotte potenzialmente aggressive) sia del dirigente (che avrebbe comunque accettato il rischio di colpire il D.G.) appaiono evidentemente censurabili. Per quanto attiene l'ammenda deve osservarsi che il Codice di Giustizia Sportiva segna, in punto di prova, limiti invalicabili che non consentono, almeno nel procedimento sportivo, l'ingresso di mezzi diversi da quelli indicati nell'art. 35. In ogni caso deve osservarsi che, pur nell'astratta credibilità della tesi difensiva sul danneggiamento, questa C.D.T. resta sempre vincolata alla fede privilegiata del rapporto arbitrale in assenza di oggettivi riscontri; in ogni caso il grave episodio dello sputo contro il D.G., mai efficacemente contestato, giustifica da solo l'entità della sanzione pecuniaria adottata. Al contrario, sia la squalifica che l'inibizione devono trovare, alla luce delle deduzioni difensive, degli scarni rilievi da parte del D.G. e con riferimento alla concreta lesività dei gesti compiuti, un’adeguata rideterminazione. P.Q.M. la C.D.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Marciana Marina e riduce la squalifica inflitta al calciatore Ricci Marco fino al 2/04/2009 (anziché fino al 2/07/2009) e l'inibizione del dirigente Barbi Michele fino al 2/09/2009 (anziché fino al 2/01/2010). Conferma nel resto la decisione del G.S. E dispone la restituzione delle relative tasse. 125 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo A.C.S. San Vitale Candia Asd Avverso Squalifiche Dei Calciatori: Galeotti Emanuele Fino Al 2232009 Leka Lucian 3 Gg. Leorin Roberto 3 Gg. Ricci Stefano 3gg (C.U. N° 30 Del 2212009) Propone rituale reclamo la A.c.s. San Vitale ASD avverso le sanzioni in oggetto comminate dal G.S.T. di Massa Carrara con articolate motivazioni riportate sul C.U. La reclamante ritiene il comportamento dei propri tesserati censurabile, ma le sanzioni inflitte eccessive e pertanto ne chiede la riduzione. In particolare ritiene che le sanzioni tutte per tre giornate, salvo quella al capitano Galeotti, non siano ben graduate in ragione delle diverse azioni commesse. Dalla rilettura del rapporto di gara invece la C.D. rileva come le sanzioni siano state sia ben graduate tra di loro, sia ben motivate in relazione ai singoli comportamenti non regolamentari di ciascun calciatore. Seppur per motivi diversi le squalifiche per tre giornate sono esattamente commisurate a quanto commesso e non contestato dalla reclamante. Per la squalifica a tempo l’episodio di cui si è reso protagonista il Galeotti, non solo è più grave di quelli commessi dai suoi compagni, ma è aggravato dalla qualifica di capitano. A tal proposito assume particolare rilievo il gesto di togliersi la fascia e di lanciarla verso il D.G. dimostrando una atteggiamento sprezzante e di estremo scherno alla figura del direttore di gara. Le sanzioni sono ben commisurate e vanno pertanto confermate. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it