COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 133 /stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società F.C. Vinci A-S.D. con il quale si impugna la delibera del G.S. di Firenze recante la squalifica per due mesi al calciatore Di Giulio Corrado. (C.U. n. 40/2009)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 133 /stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società F.C. Vinci A-S.D. con il quale si impugna la delibera del G.S. di Firenze recante la squalifica per due mesi al calciatore Di Giulio Corrado. (C.U. n. 40/2009) La Società reclamante ritiene “non congrua” la sanzione indicata in epigrafe che il G.S. ha così motivato : “A fine gara protestava insistentemente e quindi prendeva l’arbitro per un braccio per volerlo fermare stringendoglielo. Veniva allontanato da un compagno.” La Società ammette che i fatti si sono svolti come indicato sul rapporto di gara ma richiede, attraverso ciò che definisce “ analisi più attenta “ il loro esame per giungere ad una revisione della sanzione. Motiva la richiesta con il fatto che nel comportamento del calciatore non si ravvisano “offese, minacce od altri intenti deprecabili”. La conferma integrale dei fatti descritti sul rapporto esonera la C.D. da un esame sulla loro fondatezza per cui la decisione riguarda esclusivamente la entità della sanzione irrogata. A tal proposito si ritiene dover ricordare come l’art. 73, c. 3, delle N.O.I.F. vieti ai calciatori di esprimere proteste, consentendo solo al capitano la possibilità di chiedere chiarimenti. Non è comunque consentito in alcun caso porre le mani addosso all’arbitro, indipendentemente da qualsiasi conseguenza, dovendo osservare nei confronti di ciò che egli rappresenta il massimo rispetto. Peraltro gli atteggiamenti del tipo di quelli indicati in questa sede sono stati sempre sanzionati dagli Organi della Giustizia Sportiva e la sanzione in esame è perfettamente aderente a tali giudicati. P.Q.M. la C.D. delibera di respingere il reclamo disponendo l’acquisizione della relativa tassa.
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