COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 130 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo A.S.D. Asi Agliana Avverso Squalifica Per 3 Gg. Del Calciatore Lombardo Davde Roberto (C.U. N° 39 Del 2212009)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 130 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo A.S.D. Asi Agliana Avverso Squalifica Per 3 Gg. Del Calciatore Lombardo Davde Roberto (C.U. N° 39 Del 2212009) Reclama la A.s.d. ASI Agliana avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di Firenze con la seguente motivazione: “Per aver rivolto al D.G. frase irriguardoa. Sanzione aggravata perché capitano”. La reclamante contesta la sanzione e chiede una riduzione della medesima ritendola eccessiva. Nel merito non contesta l’episodio, pur ritenendo che rientri nelle prerogative del capitano protestare, ed il tono acceso e la veemenza della protesta sarebbero dovute al concitazione ed all’importanza della partita. La C.D. esaminati gli atti ed il ricorso decide di respingere il reclamo. Se pur è vero che rientra nelle prerogative del capitano di una squadra chiedere spiegazioni (non protestare) nei confronti dell’arbitro, è vero altresì che le frasi debbono essere sempre connotate da educazione e rispetto del ruolo. Nel caso di specie, e nemmeno la reclamante lo contesta riportando tra le frasi che avrebbe pronunciato il Lombardo frasi di contenuto sicuramente irriguardoso, il comportamento del capitano non può essere ritenuto conforme al regolamento. Considerato che il C.G.S. prevede una sanzione minima di due giornate per le frase ingiuriose e che l’aggravante della qualifica di capitano comporta una giornata ulteriore la sanzione inflitta dal giudice è da ritenersi congrua. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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