COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 116 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico del collaboratore del C.R.Toscana, sig. Bambi Mauro.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 116 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico del collaboratore del C.R.Toscana, sig. Bambi Mauro. La Procura Federale, ritenendo violato, da parte del tesserato Signor Bambi Mauro, l’art. 1, c.1 del C.G.S. per essere entrato indebitamente in campo e aver tenuto condotta minacciosa nei confronti di un calciatore in occasione della gara Fortis Juventus – Olimpia Firenze del 20/09/2008, ne ha disposto il deferimento a questa C.D.. Rilevata la regolare notifica dell’atto di contestazione da parte della Procura Federale al soggetto interessato, è stata disposta l’odierna convocazione. Sono presenti : - per la Procura Federale, l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto: - il tesserato deferito, assistito dall’Avvocato Alessandro Vannini, come da mandato conferito in sede di udienza. Il Presidente della C.D., con breve intervento, precisa che l’arbitro della gara Fortis Juventus – Olimpia, disputata in data 20/09/2008 quale gara valevole per il campionato del Settore Giovanile e Scolastico “ Allievi B”, riportava sul proprio rapporto che, al termine della gara, si è verificato un alterco, con reciproco scambio di invettive, tra il dirigente deferito e il calciatore Valenti Filippo, tesserato per l’A.S.D. Olimpia Firenze. Tale episodio veniva altresì fatto oggetto di specifico esposto, da parte del Presidente della Società di appartenenza del calciatore, al delegato Provinciale di Firenze. Introdotto in tal modo il dibattimento, viene data la parola all’Avvocato Marco Stefanini il quale, richiamate le dichiarazioni rese dal Bambi in sede istruttoria nonché le testimonianze dei due tesserati coinvolti nell’alterco e di un dirigente dell’Olimpia Firenze, ritiene dimostrata la violazione dell’art. 1, così come da atto di deferimento. Sottolinea che il Bambi ha un incarico federale, che il suo comportamento si sostanzia nell’indebito ingresso in campo (cosa non consentita anche in presenza di una tessera federale), e nel diverbio con un calciatore che, ricorda, appartiene alla categoria allievi. Rileva inoltre che i fatti sono provati dal rapporto del D.G., del quale richiama il carattere di prova assoluta, nonché dalle testimonianze raccolte in sede istruttoria. Chiede infliggersi la sanzione della inibizione per mesi quattro. Il difensore Avvocato Vannini, richiamati gli ottimi precedenti disciplinari del deferito nella lunga carriera prima di dirigente di società e quindi federale, si sofferma sulla ammissione da parte del Bambi di essere entrato in campo pur non essendone autorizzato. Per quanto attiene al diverbio con il calciatore afferma che il suo assistito ha subito l’atteggiamento offensivo e provocatorio del calciatore che, ricorda, è stato sanzionato dal G.S. proprio per tale comportamento. Ritiene quindi doversi sanzionare il Bambi unicamente per quanto ha ammesso, stralciandosi la parte di deferimento relativo al diverbio verbale nel corso del quale peraltro non ha compiuto alcuna violenza, né proferito minacce. Esaurito il dibattimento, la C.D. riunita in camera di consiglio così delibera. Lo svolgersi dei fatti risulta chiaramente dalle testimonianze acquisite dalla Procura Federale in sede di indagine. Anche lo stesso deferito riconosce l’errore di essere entrato indebitamente in campo mentre, in ordine al successivo comportamento, sostiene di aver ricevuto offese dal calciatore avversario. Il Collegio non può fare a meno di rilevare che il comportamento del Bambi è assolutamente da censurare e sanzionare, sia per l’incarico dirigenziale ricoperto, che per l’essere il suo antagonista, che peraltro è stato sanzionato insieme alla Società di appartenenza dal G.S. competente, un ragazzo di appena quindici anni. Quanto sopra perché, come più volte affermato dal Collegio, è compito dei dirigenti educare i giovani calciatori al rispetto delle regole non solo tecniche ma anche comportamentali. Il deferimento è quindi fondato e da accogliere dovendosi comunque esaminare le richieste del rappresentante della Procura Federale sotto l’aspetto della entità della sanzione richiesta: A tal proposito il Giudicante rileva che per quanto riguarda l’indebito ingresso in campo non esiste alcun dubbio essendo esso stato riconosciuto dal soggetto deferito. Per quanto si riferisce invece al diverbio non può non tenersi conto della sanzione che il G.S. ha inflitto al calciatore per cui il provvedimento disciplinare può, a giudizio della C.D., essere attenuata. P.Q.M. la C.D. delibera di infliggere al deferito Bambi Mauro la sanzione della inibizione per mesi due e quindi fino al 13 aprile 2009.
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