COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 092 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico del tesserato Fabrizio Saviozzi, dirigente della Società A.D.C. Calci al momento dei fatti, nonché della medesima Società.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 092 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico del tesserato Fabrizio Saviozzi, dirigente della Società A.D.C. Calci al momento dei fatti, nonché della medesima Società. Con provvedimento in data 5 dicembre 2008 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione il tesserato indicato in epigrafe perché risponda della violazione dell’art. 30, c. 2, dello Statuto per aver egli querelato l’arbitro della gara Tirrenia – Calci, disputata in data 3/11/2007, valida per il campionato Juniores Provinciali di Pisa, senza aver chiesto la prescritta autorizzazione federale. Da ciò consegue anche il deferimento della Società per la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c.2. Ricevuto il deferimento e constatata la regolarità della prescritta notifica, veniva disposta l’udienza di discussione per la data odierna dandone notizia, a mezzo di raccomandata, alle parti interessate. Sono qui presenti: - l’ Avvocato Mario Stefanini, Sostituto, in rappresentanza della procura Federale; - per la A.D.C. Calci il Presidente sig. Silvano Salvatori; - non è presente il tesserato deferito, nonostante sia stato debitamente avvisato con le modalità previste dall’art. 38, comma 8, lettera c) del vigente C.G.S.. Introdotto il dibattimento, il Presidente del Collegio dopo aver brevemente esposto i fatti, dà la parola al rappresentante della Procura Federale il quale, preliminarmente chiede di depositare una comunicazione della F.I.G.C. dalla quale risulta che non è mai stata prodotta dal deferito richiesta diretta alla F.I.G.C. di autorizzazione ex art. 30, c. 2 dello Statuto Federale. Il documento viene acquisito agli atti. Quindi, riaffermata, al di là di ogni dubbio la responsabilità del tesserato perché risultante “per tabulas”, l’Avvocato Stefanini richiama il disposto dell’art. 15 del C.G.S. che prevede la penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società (art.1, lettera a), la inibizione o la squalifica non inferiore a sei mesi per i calciatori e per gli allenatori ed anni uno per tutte le altre persone fisiche (art.1, lettera b), e, in aggiunta, la sanzione dell’ammenda da € 500,00 ad € 20.000,00 per le persone e gli enti del settore dilettantistico (comma 2). Per cui chiede irrogarsi le seguenti sanzioni: - per il tesserato l’ inibizione per anni uno; - per la Società la penalizzazione di tre punti in classifica e l’ammenda di € 500,00(cinquecento). Il Presidente della Società A.D.C. Calci precisa che la società era all’oscuro delle intenzioni del Saviozzi; che questi si è dimesso in data 27/12/2007 e che le dimissioni sono state accolte dal C.D. della Società. Deposita gli originali di tali documenti ed afferma che la Società è, quindi, del tutto estranea ai fatti e che, di conseguenza, non può essere in alcun modo sanzionata. La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, rileva che nessun dubbio sussiste sulla fondatezza del deferimento per la avvenuta violazione della norma in esame (art 30, c. 8 dello Statuto), non risultando posta in essere la prescritta richiesta di autorizzazione, come si rileva dalla nota in data 14/02/2008 del C.R. Toscana, inviata alla F.I.G.C., nonché dalla documentazione depositata in apertura di dibattimento dal rappresentante della Procura Federale Tale documentazione trova completamento, agli effetti della violazione, con il verbale dell’interrogatorio subito dall’arbitro della gara a seguito di convocazione dei Carabinieri della Stazione Porta a Mare del Comando Provinciale di Pisa. Infatti dal documento risulta che il Saviozzi ha presentato la denuncia-querela contro l’arbitro presso la Stazione CC. di Calci in data 29 gennaio 2008. La copia di detto documento risulta depositato agli atti istruttori della Procura Federale. Il Saviozzi ha quindi violato il disposto dell’art. 15 del C.G.S. per cui la responsabilità è appurata in modo definitivo. Per quanto concerne la Società la difesa del Presidente in questa sede non è convincente. Premesso che non è credibile che la Società non fosse al corrente della decisione del proprio dirigente di porgere querela, la documentazione depositata in sede di udienza non ha alcun valore probatorio per un duplice ordine di motivi : - le dimissioni espresse in data 27/12/2007 e depositate presso la Società in data 28 dicembre risultano accettate dalla A.D.C. Calci nella riunione di consiglio dell’ 11/02/2009 (atto peraltro non dovuto), addirittura dopo la notifica del deferimento e la fissazione della odierna adunanza; - l’art. 37 delle NOIF prevede che ogni variazione nella composizione del C.D. di una società “ deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.” In conseguenza di ciò il provvedimento del C.D. della Società in data 11/02/2009, che accoglie le dimissioni, non ha alcuna efficacia ai fini del presente procedimento. I fatti così provati consentono alla C.D. di accogliere il deferimento e deliberare in ordine alle sanzioni da irrogare. P.Q.M. la C.D. infligge: - al Signor Saviozzi Fabrizio la inibizione per anni uno con decorrenza immediata, se tesserato; in contraria ipotesi la sanzione avrà decorrenza dalla eventuale nuova richiesta di tesseramento. Inoltre irroga nei suoi confronti l’ammenda di € 500,00 (cinquecento) misura minima edittale prevista dal comma 2 dell’art.15 in esame; - alla Società A.C.D. Calci la penalizzazione di tre punti in classifica e la sanzione della ammenda di € 500,00 (cinquecento).
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