COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 128 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantesca Aurora Pitigliano, avverso alla ammenda di 800,00 Euro (C.U. n. 39 del 22/01/2009).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 128 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantesca Aurora Pitigliano, avverso alla ammenda di 800,00 Euro (C.U. n. 39 del 22/01/2009). Con rituale e tempestivo gravame, l’Unione Sportiva Dilettantesca Aurora Pitigliano adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S. specificata in epigrafe e così motivata: “Per scoppio di petardi inizio gara e p.t. della stessa”; i fatti si riferiscono all’incontro disputatosi in data 18/01/2009 tra la ricorrente e la società San Quirico D'orcia. L’impugnante nel reclamo, pur non contestando i fatti, eccepisce l'eccessività della sanzione rilevando che i lanci sarebbero avvenuti solo nell'occasione dell'ingresso delle squadre in campo e dopo la prima segnatura della squadra ospite. Non sarebbe stata colpita nessuna persona e non sarebbe stata rilevata dal D.G. alcuna situazione di pericolo tanto che la gara non fu interrotta e pertanto conclude per l'annullamento o, in subordine, la riduzione del provvedimento disciplinare . Occorre sottolineare che l'art. 12 C.G.S., titolato Prevenzione di fatti violenti, al comma 3 recita: “Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza.”. Dunque la norma punisce anche la semplice introduzione all'interno dell'impianto sportivo di materiale pirotecnico ed al comma 6 del medesimo articolo si determina la sanzione minima irrogabile: “Se le società responsabili non appartengono alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 500,00 a € 15.000,00.” Pertanto gli organi di Giustizia Sportiva devono misurarsi con una sanzione disciplinare minima, imposta dal legislatore, nel valutare in tali fattispecie il provvedimento da adottare in concreto anche tenendo conto della forbice prescritta che raggiunge nel massimo i 15.000,00 Euro. Sotto tali aspetti le eccezioni difensive prospettate non assumono rilievo e la decisione del Giudice di prime cure appare dunque - con riferimento alla categoria di appartenenza della società reclamante, alle avvenute esplosioni ed alla reiterazione delle condotte illecite - corretta e la relativa sanzione congrua ed adeguata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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