COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 127 STAGIONE SPORTIVA 2008/09 Gara Cervia – Cinquale (1-1) del 18/01/09. Campionato di II categoria. In C.U. C.R.T. n.39 del 22/01/09.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 127 STAGIONE SPORTIVA 2008/09 Gara Cervia – Cinquale (1-1) del 18/01/09. Campionato di II categoria. In C.U. C.R.T. n.39 del 22/01/09. Reclama la società Cervia avverso la squalifica fino al 6/4/09 inflitta dal G.S. al sig. Alberti Massimo il quale “Allontanato per avere offeso il D.G. alla notifica lo minacciava. A fine gara reiterava le minacce e le offese con contegno intimidatorio. La reclamante sostiene che il proprio tesserato ha effettivamente pronunciato qualche frase “colorita”, negando tuttavia le frasi minacciose ed intimidatorie. Chiede una riduzione della sanzione e l’audizione avanti alla C.D. del Presidente e del tesserato squalificato. L’arbitro, nel supplemento di rapporto conferma l’assunto di prime cure dichiarando di avere bene individuato il soggetto che si è rivolto a lui nei modi e nelle forme indicate. Avanti al Collegio, all’udienza del 20/02/09, il Presidente della società reclamante ha ribadito le proprie tesi difensive. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. In via preliminare il Collegio evidenzia come sia impossibilitato a partecipare all’udienza il tesserato sottoposto a sanzione nel caso in cui non abbia sottoscritto il reclamo in proprio. Nel merito, le tesi difensive della reclamante non appaiono idonee ad ingenerare dubbi circa l’operato dell’arbitro il quale, da parte sua, ha ben specificato la dinamica degli eventi con chiarezza e valida descrizione. Come è noto la versione fornita dall’arbitro viene considerata dal C.G.S. prova privilegiata e, nel caso di specie, non esistono motivi per discostarsi dalla citata. Per quanto attiene la quantificazione della sanzione il Collegio ritiene che il G.S. abbia ben operato, graduando la stessa correttamente. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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