COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 137 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Sangiustinese avverso l’ammenda di € 700,00 comminata dal G.S.T. (C.U. n. 40 del 29/01/2009)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 137 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Sangiustinese avverso l’ammenda di € 700,00 comminata dal G.S.T. (C.U. n. 40 del 29/01/2009) Con rituale e tempestivo gravame la Società Sportiva Sangiustinese reclama avverso alla decisione del G.S.T., relativa alla competizione, disputata in data 23/01/2006, tra la società ospitante Torrita e la reclamante, che così motivava: “Per contegno offensivo verso il D.G. e gli organi arbitrali di gara. Per grida a contenuto di discriminazione razziale verso un calciatore avversario. Per contegno offensivo verso un dirigente avversario che veniva fatto oggetto di un lancio di un sasso, senza colpire.” Pur non contestando i fatti la reclamante attribuisce la responsabilità relativa alla pronuncia di frasi razzistiche a persone “totalmente estranee alla società” rilevando che la dirigenza della Sangiustinese si sarebbe attivamente adoperata per far cessare tale condotta illecita. Anche per quanto riguarda l'episodio del lancio del sasso l'impugnante eccepisce che tale condotta sarebbe stata perpetrata da “una persona non identificata né identificabile come 'sostenitore' della squadra” e conclude pertanto per la revoca o l'attenuazione del provvedimento disciplinare adottato. Il reclamo è fondato e merita parziale accoglimento. La C.D.T. riteneva opportuna l'integrazione del supplemento arbitrale che veniva espressamente richiesto ed ottenuto; nel documento il D.G. ripercorre quanto descritto nell'originario rapporto di gara invitando (lo studio dei fascicoli è comunque attività doverosa per gli organi di Giustizia Sportiva) alla lettura del rapporto stilato dal Commissario di campo presente sugli spalti. In effetti allegato al rapporto di gara era correttamente presente una dichiarazione che da un lato conferma integralmente quanto direttamente percepito dal D.G. e dall'altro descrive dettagliatamente l'episodio del lancio della pietra. Per maggior chiarezza della vicenda e nell'ambito dei poteri di indagine conferiti dalle Carte Federali anche al Commissario veniva richiesta ed ottenuta un'integrazione che riconfermava ancora una volta le violazioni contestate e, concordemente al D.G., identificava gli esagitati autori dei fatti come sostenitori della squadra ospitata. Occorre ricordare che il Codice di Giustizia Sportiva punisce le società dilettantistiche, con un'ammenda compresa tra la minima somma di Euro 500,00 fino ai 20.000,00, “ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.” Il D.G. però nel suo supplemento esclude parte delle condotte illecite ipotizzate dal G.S.T. specificando che “non sono state rivolte offese verso la mia persona da parte della società” con ciò delineando un quadro meno allarmante rispetto a quello inizialmente emergente dagli atti in possesso del G.S.T. Pertanto, pur stigmatizzandosi la pletora di condotte illecite poste in essere (certamente censurabili), la sanzione inflitta dal G.S. deve essere parimenti ridimensionata. P.Q.M. La C.D., in parziale riforma, accoglie il reclamo e riduce l’ammenda inflitta ad € 600,00 anziché € 700,00. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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