COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 108 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall’U.P. Poggibonsese avverso la decisione del G.S.T. Siena che ha squalificato il sig. Myftari Habib fino al 08.09.2009. C.U. n° 25 del 08.01.2009.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 108 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall’U.P. Poggibonsese avverso la decisione del G.S.T. Siena che ha squalificato il sig. Myftari Habib fino al 08.09.2009. C.U. n° 25 del 08.01.2009. Il Giudice Sportivo squalificava il sig. Myftari Habis - assistente arbitro - fino al giorno 8 settembre 2009, poiché avendo il D.G. disatteso una sua richiesta di irrogazione di sanzione a carico di un giocatore della Pianese, gli tirava la bandierina senza colpirlo. Il fatto accadeva nel corso della gara Poggibonsese – Pianese del 03.01.2009. Con il reclamo proposto la società Poggibonsese richiede una riduzione della squalifica comminata, asserendo che il tesserato abbia solo lasciato cadere la bandierina in terra; vista la ridottissima distanza fra il Myftari e il D.G., gli sarebbe stato impossibile lanciarla senza colpire lo stesso arbitro. Conclude con la richiesta di audizione personale. All’udienza odierna nessuno si presenta per conto della società, nonostante la formale convocazione. Nel supplemento di rapporto richiesto al Direttore di Gara da questo Collegio, l’Arbitro precisa che il tesserato gli tirava la bandierina, non violentemente, da una distanza di circa due metri; la bandierina si fermava a circa trenta centimetri. Il reclamo merita accoglimento. La versione dei fatti così come proposta dalla reclamante non è totalmente incompatibile con quanto risulta dopo le precisazioni del D.G. nel supplemento di rapporto. Se non è accoglibile la tesi secondo cui la bandierina sia stata semplicemente fatta cadere in terra, è anche vero che dalla distanza di due metri, con un lancio non violento (come indicato dal D.G.) si ritiene si possa escludere l’intento di colpire il D.G.; quanto addebitato, quindi, deve essere inquadrato fra i gesti oltraggiosi, provocatori e sprezzanti da sanzionarsi adeguatamente, tenendo conto della qualifica del tesserato. Ne consegue che la sanzione del Primo Giudice, alla luce di questi elementi, possa essere proporzionalmente ridotta per evidenti motivi di equità. P.Q.M. La Commissione Disciplinare in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al tesserato Myftari Habib fino al giorno 08.05.2009. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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