COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/03/2009 COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI C.U. 11/D DEL 12.12.08 RECLAMO DELLA A.S.D. GALLIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL C.R. TOSCANA LND DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MUSSO FRANCESCO NATO IL 21.4.1993

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/03/2009 COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI C.U. 11/D DEL 12.12.08 RECLAMO DELLA A.S.D. GALLIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL C.R. TOSCANA LND DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MUSSO FRANCESCO NATO IL 21.4.1993 Con atto datato 15.11.2008 l’A.S.D. GALLIANESE di Galliano Mugello (FI) ha proposto reclamo contro il provvedimento del Comitato Regionale Toscana , del 3.11.2008, di “annullamento” (rectius, rigetto della richiesta) di tesseramento del calciatore MUSSO FRANCESCO, avanzata ex At.40/3 N.O.I.F., motivato con l’essersi accertata l’insussistenza dei requisiti “per adempiere alla richiesta del sopraticato tesseramento”. L’A.S.D. Gsallianese , invitata, con telegramma 24.11.08 dalla Segreteria della Commissione Tesseramenti, a regolarizzare il reclamo con l’allegazione della ricevuta della raccomandata attestante il contestuale invio al calciatore, e con il versamento della prevista tassa di € 130,00 ha trasmesso assegn0o circolare di apri importo e ricevuta di raccomandata inviata al calciatore il 26.11.08, e quindi solo dopo l’invito a documentare il rispetto della normativa vigente in materia. Ciò premesso, va ribadito il principio della indispensabilità del rispetto della procedura prevista dall’art. 33 C.G.S. anche in fattispecie come quiella qui in esame. E’ infatti innegabile il diritto del calciatore ad essere tempestivamente informato o ad interloquire, come parte necessaria, in un procedimento riguardante la sua personale posizione. La comunicazione tardiva è stata di impedimento alla regolare instaurazione del necessario contraddittorio. Si nota altresì che l’art. 33 C.G.S. non può prestarsi ad equivoci interpretativi laddove prevede, al punto 5, che “copia delle dichiarazioni e dei motivi di reclamo (….) deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte”. L’accertata mancanza di contestualità non può che essere ritenuta ex art. 33, comma 9, C.G.S., come inosservanza di una prescritta formalità, integrando conseguentemente una di quelle irregolarità procedurali che costituiscono motivo di inammissibilità del reclamo. P.Q.M. La commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo. Ordina incamerarsi la tassa.
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