COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/03/2009 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE C.U. 5/D DEL 23.9.08 APPELLO DELL’A.C. PISTOIESE CONTRO LA A.S. OLIMPIA FIRENZE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE FACCENDA ERIC (Delibera della Commissione Premi di Preparazione del 20.6.08 – C.U. n. 23/E stagione sportiva 2007/2008

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/03/2009 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE C.U. 5/D DEL 23.9.08 APPELLO DELL’A.C. PISTOIESE CONTRO LA A.S. OLIMPIA FIRENZE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE FACCENDA ERIC (Delibera della Commissione Premi di Preparazione del 20.6.08 – C.U. n. 23/E stagione sportiva 2007/2008) Con atto del 3.7.08, la AC PISTOIESE spa ha adito a questa Commissione proponendo reclamo avverso la delibera della Commissione Premi di Preparazione relativa alla condanna al pagamento del premio in favore della .S. Olimpia Firenze, conseguente al tesseramebnto del calciatore Faccenda Eric, nato l’8 Aprile 1993. Deduce l’appellante Società, l’erroneità dell’impugnata decisione per il difetto di una delle condizioni per la maturazione del diritto al premio di preparazione, in quanto nel corso della stagione 2006/2007, nella quale il calciatore Faccenda risulta essere stato tesserato con l’A.S. Olimpia Firenze, lo stesso calciatore sarebbe stato tesserato anche per l’A.C. Fiorentina Spa. Il tutto con implicito riferimento all’art. 96, 2° comma, N.O.I.F., ai sensi del quale il vincolo del calciatore per almeno un ‘intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto a premio. La Società controparte, ritualmente notiziata dal gravame nulla ha controdedotto. Il reclamo è fondato e deve conseguentemente essere accolto. Così come emerge dalla documentazione in atti, nella stagione sportiva 2006/2007 il calciatore Faccenda Eric è stato tesserato dapprima per l’A.C. Fiorentina Spa (21.9.2006) e, successivamente , per l’A.C. Olimpia Firenze (19.10.2006). Ricorre pertanto pacificamente la previsione di cui al suddetto art. 96, 2° comma, N.O.I.F., soprattutto nel senso più volte affermato da questa Commissione, circa la necessità (ai fini del diritto al premio di preparazione) dell’unicità del tesseramento nel corso della stagione sportiva, ancorchè il periodo di tale tesseramento possa non coprire la stagione sportiva nella sua incertezza Nel caso di specie, la sussistenza di due diversi tesseramenti nel corso della stagione sportiva 2006/2007 porta di per se ad escludere che tale stagione possa rilevare ai fini dell’eventuale diritto al premio di preparazione per l’una o per l’altra delle due società titolari dei rispettivi tesseramenti. Tanto considerato La Commissione Vertenze Economiche Accoglie l’appello della AC Pistoiese Spa e annulla, per l’effetto, l’impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it