COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 151 Stagione sportiva 2008/09. Reclamo della U.S. Bagni di Lucca Corsagna avverso dec. del G.S. Territoriale Toscana. Squalifica Priori Federico per 6 gare (C.U 43 del 12.02.2009 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 151 Stagione sportiva 2008/09. Reclamo della U.S. Bagni di Lucca Corsagna avverso dec. del G.S. Territoriale Toscana. Squalifica Priori Federico per 6 gare (C.U 43 del 12.02.2009 ) Ritenendo eccessiva la sanzione a carico del calciatore Priori Federico, inflitta dal G.S.T Toscana a seguito di fatti occorsi durante la gara Bagni di Lucca – Querceta del 08.02.2009, la società Bagni di Lucca ne chiede una revisione a questa Commissione. Il Reclamo deve essere dichiarato inammissibile per tardività. L’art. 46 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce come i reclami debbano essere inviati entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione sul C.U del provvedimento che si intende impugnare. Orbene, nel caso che occupa, la società ha inoltrato il reclamo il giorno 21.02.2009, oltre di due giorno rispetto al termine previsto che si rammenta essere perentorio e non suscettibile di alcuna diversa valutazione. P.Q.M. La C.D. Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa.
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