COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 148 stagione sportiva 2008/09 . Reclamo della A.S.D Serricciolo avverso dec. del G.S.T Toscana. Ammenda di Euro 900,00. (C.U 43 del 12.02.2009 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 148 stagione sportiva 2008/09 . Reclamo della A.S.D Serricciolo avverso dec. del G.S.T Toscana. Ammenda di Euro 900,00. (C.U 43 del 12.02.2009 ) La Soc. Serricciolo, in persona del suo Presidente ,pur riconoscendo la fondatezza di quanto riferito dal D.g in merito alle intemperanze di un “proprio sostenitore” , prende da questi le distanze e chiede a questo collegio una revisione del provvedimento anche alla luce del fatto che la società era ospitata e quindi l’ordine pubblico è da ritenersi a carico della società ospitante. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile perchè non sottoscritto. La sottoscrizione è requisito essenziale e necessario per la validità del reclamo , il quale , se ne è privo , ovvero (il che è lo stesso) se munito di sottoscrizione inefficace , è da considerare tanquam non esset , con l’ovvia conseguenza che da esso non possono derivare gli effetti giuridici che gli sono propri. Il difetto di sottoscrizione dell’atto , impedisce di accertarne la provenienza e quindi di affermarne la validità , rituale e sostanziale. La sottoscrizione è uno degli elementi essenziali dell’atto-reclamo e la sua mancanza lo rende giuridicamente inesistente. P.Q.M. La C.D.T dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa relativa.
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