COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 149 Stagione Sportiva 2008 – 09 Reclamo Del Calciatore Pisaneschi Guido (A.C. Poggioseano) Avverso Squalifica Fino Al 1242009 (C.U. N° 43 Del 1222009)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 149 Stagione Sportiva 2008 – 09 Reclamo Del Calciatore Pisaneschi Guido (A.C. Poggioseano) Avverso Squalifica Fino Al 1242009 (C.U. N° 43 Del 1222009) Propone rituale reclamo il calciatore Pisaneschi Guido in proprio, avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S. Territoriale della Toscana con la seguente motivazione: “Mentre rivolgeva al D.G. frase offensiva, lo spingeva leggermente con una mano all’altezza dell’addome facendolo arretrare di qualche passo. Da tale gesto l’arbitro non riportava conseguenza alcuna”. Il reclamante con lungo ed articolato reclamo a i ministeri dell’Avv. Stefano Belli, nel chiedere la riduzione della sanzione non nega di essersi rivolto all’arbitro con parole poco urbane né di essersi reso protagonista delle proteste riportate nel rapporto arbitrale, lamenta l’eccessività della sanzione in quanto il contatto avvenuto tra il calciatore ed il D.G. sarebbe stato frutto di una istintiva richiesta di attenzione, senza aver in sé i connotati della violenza o della intimidazione. Dando atto della onestà intellettuale dell’arbitro che nel rapporto aveva descritto l’episodio come in realtà era avvenuto, osserva che per i termini usati (“mi spingeva”) e per le conseguenze (“facendomi arretrare di qualche passo”) avevano indotto il primo giudice ad infliggere una sanzione sproporzionata alla effettività dell’evento, in quanto in realtà il giocatore aveva solo toccato il D.G. in modo lieve e l’arretramento, proprio in virtù della modestia del contatto, non poteva averlo causato, mentre tale arretramento sarebbe stato una reazione istintiva e volontaria da parte del D.G. per sottrarsi comunque al contatto stesso e, in generale, alle proteste anche degli altri compagni di squadra. La C.D. acquisito il supplemento di rapporto esaminati gli atti, sentito il reclamante unitamente al proprio legale nella riunione del 6 marzo 2009, decide di accogliere il reclamo. In sede di udienza il legale del Pisaneschi ripercorre gli eventi e ribadisce le difese già compiutamente svolte con la memoria depositata in sede di impugnazione. I fatti nella sua concatenazione non sono in discussione, sebbene il comportamento del Pisanescchi non sia esente da censure è pur vero che, come emerge chiaramente da quanto specificato dal D.G. nel supplemento di rapporto, e come, in modo abbastanza embrionale già aveva fatto nel primo rapporto, non si ravvisano però i crismi della violenza nel contatto tra il Pisaneschi e lo stesso D.G., ma quella della vigorosa e scorretta protesta culminata in una frase offensiva ed in un contatto estremamente modesto sia nella forza sia nelle modalità, con assenza di qualsivoglia conseguenza fisica. L’arretramento da parte del D.G. può essere ritenuto fatto volontario dell’arbitro per sottrarsi alle pressioni ed alle proteste, ma non causato dal contatto col Pisaneschi e la dinamica è compatibile con una richiesta di attenzione più che con una volontà lesiva. Per le considerazioni sopra svolte, si stima equo ridurre la squalifica a un mese e mezzo. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Pisaneschi Guido fino al 27 marzo 2009, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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