COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 154 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantesca Rio Marina avverso all’ammenda di € 130,00 ed alla squalifica del giocatore Bicecci Nicola per cinque gare (C.U. n. 45 del 19/02/2009)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 154 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantesca Rio Marina avverso all’ammenda di € 130,00 ed alla squalifica del giocatore Bicecci Nicola per cinque gare (C.U. n. 45 del 19/02/2009) Il G.S. motivava così le sanzioni irrogate con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara, disputata in data 15 febbraio 2009, tra la ricorrente e la società ospitata Bolgheri: Ammenda di € 130,00: “Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. Con scuotimento rete”. Squalifica per cinque gare del giocatore Bicecci Nicola “Espulso per doppia ammonizione, abbandonando il campo offendeva e minaccciava il D.G.. Di poi, dagli spogliatoi reiterava le offese verso l'arbitro”. Avverso tale decisione la Società di cui in epigrafe proponeva rituale reclamo contestando la riferita dinamica ed affermando che dopo l'espulsione del Bicecci le uniche proteste dirette nei confronti del D.G. sarebbero state esclusivamente quelle provenienti dal Capitano della squadra. Le proteste dei tifosi - comunque sempre contenute - non avrebbero mai assunto quella rilevanza descritta nel rapporto dal D.G. e sarebbero state originate da un lassismo del medesimo nel sanzionare gli interventi scorretti degli avversari. L'arbitro non avrebbe mai corso pericoli grazie alla puntuale vigilanza dei dirigenti locali. Conclude, pertanto, per la revoca o, in subordine, la riduzione delle sanzioni inflitte. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Pur nel silenzio dell'arbitro che, invitato dalla C.D.T. a redigere un supplemento per chiarire i contenuti del suo originario rapporto (con evidente riferimento alle difese spese della società) ha risposto laconicamente di “non aver niente da aggiungere” ritenendo superfluo ogni commento (sic!) occorre rilevare che l'originaria ricostruzione appare comunque implicitamente confermata. La dinamica degli eventi, sia con riferimento alla reiterata condotta ingiuriosa e minacciosa del giocatore sia alla condotta illecita della tifoseria (della quale la società risponde a titolo di responsabilità oggettiva), appare indubbiamente censurabile e pertanto la sanzione inflitta dal G.S. risulta corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D.T., respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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