COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 159 stagione sportiva 2008/09 . Reclamo del G.S Circolo Pizzi avverso dec. Del G.S.T Livorno. Esito gara Amaranto – Ciscolo Pizzi del 31.01.2009 ( C.U 33 del 19.02.2009)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 159 stagione sportiva 2008/09 . Reclamo del G.S Circolo Pizzi avverso dec. Del G.S.T Livorno. Esito gara Amaranto – Ciscolo Pizzi del 31.01.2009 ( C.U 33 del 19.02.2009) Il G.S Territoriale di Pisa , sciogliendo la riserva di cui al C.U 31 del 4.2.2009 , esaminato il reclamo che le veniva proposto dalla societa’ Circolo Pizzi che chiedeva la vittoria della gara in quanto , a suo dire , la soc. Amaranto non avrebbe rispettato la norma dell’impiego per tutta la gara di calciatori giovani , lo respingeva confermando il risultato acquisito sul campo. La Soc. Circolo Pizzi reitera in questa sede le doglianze espresse in sede di primo reclamo e chiede a questa Commissione , ulteriori accertamenti in merito all’impiego e alle sostituzioni operate dalla soc. Amaranto poiche’ , a suo dire , le stesse , hanno determinato la mancata presenza in campo contemporaneamente dei calciatori giovani cosi’ come previsto dalle vigenti norme , chiede altresi’ di essere ascoltata in sede di esame. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per le considerazioni che seguono. Trattandosi di reclamo relativo ad esito gara, lo stesso doveva essere notificato alla societa’ controparte ( g.s Amaranto ) , art. 33 comma 5 C.g.S , dando prova dell’avvenuta notifica all’Organo giudicante. Ne caso di specie , questo non e’ avvenuto ne’ in sede di invio del reclamo ne’ dopo sollecitazione da parte di questo Collegio ( telegramma 20090306-034-16490855 del 06.03.2009 ore 16.49 ). Pertanto essendo stato eluso il contraddittorio , il reclamo non puo’ essere discusso nel merito venendo meno anche il diritto di essere ascoltati . P.Q.M La C.D.Teritoriale , dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa relativa.
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