COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 161 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo U.S.D. Manciano Avverso Squalifiche Dei Calciatori: Doganieri Giulio 7 Gg. Laghi Mattia 6 Gg. Pedditzi Alessandro 5 Gg. (C.U. N° 33 Del 2522009)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 161 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo U.S.D. Manciano Avverso Squalifiche Dei Calciatori: Doganieri Giulio 7 Gg. Laghi Mattia 6 Gg. Pedditzi Alessandro 5 Gg. (C.U. N° 33 Del 2522009) Propone rituale reclamo la U.s.d. Manciano avverso le sanzioni in oggetto comminate dal G.S.T. di Grosseto con articolate motivazioni riportate sul C.U. In pratica tutti e tre i tesserati tenevano a fine gara comportamento violento dei confronti degli avversari, inoltre il Doganieri profferiva offese e minacce all’indirizzo del D.G., gli veniva altresì contestata la qualifica di capitano. La reclamante ritiene il comportamento dei propri tesserati censurabile, ma le sanzioni inflitte essessive e pertanto ne chiede la riduzione. In particolare ritiene che le sanzioni non siano commisurate a quelle inflitte ai calciatori dell’altra squadra (tutte per tre giornate) per fatti analoghi. Afferma che la zuffa tra i calciatori delle due squadre sarebbe stata originata da un primo colpo sferrato da un calciatore del Fonteblanda al capitano Doganieri, colpo che scatenava la reazione di quest’ultimo e l’immediato coinvolgimento di altri calciatori delle due squadre. Conclude confermando comunque che il Doganieri avendo offeso il D.G. e meriti una sanzione aggravata per tale comportamento. Dalla rilettura del rapporto di gara invece la C.D. rileva come le sanzioni siano state sia ben graduate tra di loro (almeno per quanto riguarda i calciatori del Manciano), sia ben motivate in relazione ai singoli comportamenti non regolamentari di ciascun calciatore. Quanto alla presunta disparità di trattamento relativamente alle sanzioni inflitte ai calciatori della squadra avversaria, ancorchè possa essere stata originata o meno dalle espressione usate dal D.G. nella descrizione degli eventi, esula dai compiti di questa C.D. la possibilità di censura al primo giudice. Infatti è compito della Commissione esaminare i reclami e accogliere o respingere i medesimi riducendo le sanzioni o addirittura aumentandole, qualore si ravvisi l’opportunità di ricorrere all’istituto della reformatio in pejus, ma la C.D. non può esaminare sanzioni che non siano oggetto di reclamo, non è quindi suo compito uniformare le sanzioni impugnate ad altre non impugnate (e quindi intangibili), anche qualora dovesse ravvisare che quest’ultime sono inferiori a quanto sarebbe stato giusto infliggere. Ne consegue che l’esame del reclamo attiene esclusivamente alle sanzioni impugnate, senza la possibilità di comparazione alcuna con altre non impugnate irrogate per i medesimi fatti. Nel caso in esame le squalifiche inflitte ai calciatori del Manciano sono esattamente commisurate a quanto commesso e vanno quindi confermate. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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