COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 145 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall’UP Isolotto avverso la decsione del G.S.T. Firenze, che ha squalificato per sei gare il tesserato Cocci Gabriele. (C.U. n° 33 del 11.02.2009.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 145 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall’UP Isolotto avverso la decsione del G.S.T. Firenze, che ha squalificato per sei gare il tesserato Cocci Gabriele. (C.U. n° 33 del 11.02.2009.) Il Giudice Sportivo squalificava il giocatore Cocci Gabriele poiché espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare veniva allontanato dai propri compagni di squadra, mentre proferiva ad un tifoso avversario frasi offensive e minacciose. Successivamente, si recava in tribuna ove veniva allo scontro fisico con un sostenitore della squadra ospite. Di poi, si rivolgeva al D.G. profferendo verso lo stesso frasi offensive ed irriguardose. Con il reclamo proposto, la società UP Isolotto fornisce la propria versione dei fatti. In particolare contesta la genericità del rapporto di gara in relazione allo scontro fisico, che viene categoricamente negato. Conclude con la richiesta di riduzione della squalifica e di audizione personale. All'odierna udienza il rappresentante della società sostanzialmente conferma quanto già esposto nel reclamo. Anche il Direttore di Gara, nel supplemento di rapporto che questo Collegio ha richiesto ai fini istruttori, conferma e precisa quanto già indicato nel rapporto di gara. Il reclamo merita parziale accoglimento. Quanto esposto dall'arbitro rende la dinamica degli eventi sufficientemente chiara, anche per la dovizia di particolari sulle frasi verbali udite dalle tribune. E' altresì vero, però, che una seconda lettura degli atti così come integrati dalle parti, consente una rivisitazione della sanzione comminata, per ragioni di equità. Per tutto quanto ascritto al Cocci, il Collegio ritiene congrua la riduzione della sanzione di una giornata. P.Q.M. La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo e riduce la squalifica al sig. Cocci Gabriele a cinque giornate. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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