COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 165 stagione sportiva 2008/09 Reclamo della A.C. Quarrata Olimpia avverso la decisione del G.S. che ha squalificato per tre gare il calciatore Federico Bargellini. C.U. n.47 del 05/03/2009.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/03/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
165 stagione sportiva 2008/09 Reclamo della A.C. Quarrata Olimpia avverso la decisione del G.S. che ha squalificato per tre gare il calciatore Federico Bargellini. C.U. n.47 del 05/03/2009.
A fine gara il calciatore in oggetto rivolgeva al D.G. una frase offensiva. Per tale motivo veniva sanzionato dal G.S. con una squalifica di tre giornate. Sanzione aggravata in quanto capitano.
Avverso la suddetta sanzione propone reclamo la società del Quarrata Olimpia. Quest’ultima sostiene che la frase offensiva pronunciata dal calciatore era in realtà rivolta ad un suo compagno di squadra, che nell’occasione si trovava posizionato proprio vicino all’arbitro. Pertanto quest’ultimo avrebbe equivocato, ritenendo che la frase era indirizzata a lui. La reclamante per tale motivochiede una riduzione della sanzione.
L a ricostruzione dei fatti operata dalle reclamante convince poco questa C.D. Del resto non si comprende neanche la richiesta di riduzione della sanzione a fronte di un fatto di cui la società contesta la sua stessa esistenza. Oltretutto la reclamante chiede una riduzione di una sanzione che è stata irrogata nella sua misura minima. Pertanto questa C.D. visto il rapporto di gara e, ritenuto provato il fatto contestato al calciatore in questione, ritiene congrua anche la sanzione comminata al medesimo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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