COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 162 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo G.S.D. Orentano Avverso Squalifica Per 3 Gg. Del Calciatore Tocchini Leonardo E Fino Al 1342009 Dell’allenatore Agostiniani Riccardo (C.U. N° 46 Del 2622009)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 162 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo G.S.D. Orentano Avverso Squalifica Per 3 Gg. Del Calciatore Tocchini Leonardo E Fino Al 1342009 Dell’allenatore Agostiniani Riccardo (C.U. N° 46 Del 2622009) Reclama il G.s.d. Orentano avverso le sanzioni in oggetto comminata dal G.S.T. della Toscana con le seguenti motivazioni, per il Tocchini: “Per aver offeso il D.G.. Sanzione aggravata perché capitano”; per l’Agostiniani: “Allontanato per proteste e perché usciva dall’area tecnica, dopo la notifica offendeva il D.G.”. La reclamante contesta le sanzioni e chiede una riduzione delle medesime ritendole eccessive. In particolare sostiene che entrambi i tesserati non avrebbero offeso il D.G. ma, mentre il Tocchini si sarebbe limitato a protestare, nella sua veste di capitano, abbandonando il campo senza aver potuto stringere la mano all’arbitro per il rifiuto di quest’ultimo, l’Agostiniani sarebbe stato espulso per comportamento non regolamentare (uscito più volte dall’are tecnica, mentre sostiene la reclamante gli spazi del campo sono talmente limitati da non essere possibile individuare una vera e propria area tecnica), ma non avrebbe in alcun modo offeso il D.G., il quale, a riprova di ciò, a fine gara avrebbe affermato, alla richiesta di spiegazioni da parte dell’interessato, di non aver udita offesa alcuna, aggiunge la reclamante che analoga considerazione, relativamente alle offese, il D.G. avrebbe fatto riguardo al comportamento del Tocchini. La società reclamante veniva convocata, avendone fatto richiesta, per l’udienza del 14 marzo 2009 nella quale ribadiva le proprie difese. La C.D. esaminati gli atti ed il ricorso acquisito il supplemento di rapporto, sentita la reclamante decide di accogliere parzialmente il reclamo. Se pur è vero che rientra nelle prerogative del capitano di una squadra chiedere spiegazioni (non protestare) nei confronti dell’arbitro, è vero altresì che le frasi debbono essere sempre connotate da educazione e rispetto del ruolo. Nel caso di specie il Tocchini ha profferito frase, confermata dal D.G. nel supplemento di rapporto, inequivocabilmente ingiuriosa, la qualifica di capitano ricoperta nell’occasione determina l’aggravante contestata, il fatto che il D.G. si sia rifiutato di stringere la mano al Tocchini non rileva, avendo avuto i due soggetti, ed in particolare l’arbitro una diversa percezione del gesto, di saluto il Tocchini, di malcelata ironia il D.G.. Quanto all’allenatore il D.G. conferma la frase riportata nel rapporto che può considerarsi lievemente offensiva, sebbene sia più assimilabile ad un comportamento irriguardoso, il fatto che il D.G. a fine gara, abbia affermato di non aver ricevuto offese oltre che non suffragato da riscontri positivi nel rapporto gara, non rileva, posto che non è compito o prerogativa del D.G. fornire ai tesserati spiegazioni circa il proprio operato o anticipare in qualche modo il contenuto del rapporto gara. Sottoil profilo dell’entità delle sanzioni, considerato che il C.G.S. prevede una sanzione minima di due giornate per le frase ingiuriose e che l’aggravante della qualifica di capitano comporta una giornata ulteriore, la sanzione inflitta dal giudice al Tocchini è da ritenersi congrua, mentre la sanzione comminata all’allenatore appare troppo severa in relazione a quanto risulta dal rapporto e dal supplemento, apparendo più conforme ai fatti una sanzione di un mese di squalifica. P.Q.M. La C.D. in parziale accoglimento del reclamo conferma la squalifica di tre giornate al calciatore Tocchini Leonardo e riduce la squalifica all’allenatore Agostiniani Riccardo al 26 marzo 2009 ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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