COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 121 Stagione Sportiva 2008/09 Gara Marsiliana – Batirose (2-3) Dell’11/01/09. Campionato Di prima Categoria. In C.U. C.R.T. N.37 Del 15/01/09.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/03/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
121 Stagione Sportiva 2008/09 Gara Marsiliana – Batirose (2-3) Dell’11/01/09. Campionato Di prima Categoria. In C.U. C.R.T. N.37 Del 15/01/09.
Reclama la società Marsiliana avverso l’ammenda di €.700,00 “per contegno reiteratamente offensivo e minaccioso verso il D.G. durante tutto l’arco della gara. Per frasi razziste nei confronti di un calciatore avversario durante la gara ed al termine della stessa”.
La reclamante ammette che il comportamento degli spettatori locali non è stato corretto tuttavia nega che la frase “Albanese di merda, sei un Albanese di merda” pronunciata da un solo spettatore possa comportare gli estremi di frase razzista.
Chiede una riduzione della sanzione e di essere presente in giudizio.
All’udienza del 27/02/09 il rappresentante della società reclamante confermava sostanzialmente il contenuto del ricorso.
La C.D. esaminati gli atti ufficiali respinge il reclamo.
Il Collegio, nel tempo, ha avuto modo di esprimersi in materia denotando che, in punto diritto, la formulazione dell’art. 10 del C.G.S. lasciava spazi interpretativi non sempre agevoli da collocare.
La novella del 2007 ha portato chiarezza sull’argomento.
Infatti, il testo dell’art. 11 del C.G.S attualmente in vigore, al comma 1 così recita:”Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.”
Da quanto esposto il Collegio ritiene non vi siano dubbi circa l’applicabilità della norma al caso di specie con la conseguenza di dovere sanzionare la società Marsiliana per illecito disciplinare in virtù del comportamento del proprio sostenitore.
In punto si quantificazione della sanzione la C.D. ritiene che la stessa sia consona ed adeguata alla realtà dei fatti.
P.Q.M.
La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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