COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 143 Stagione sportiva 2008709 Reclamo proposto dall’USD Marginone avverso la decisione del G.S.T., che ha comminato alla società l’ammenda di € 600,00.(C.U. n° 42 del 05.02.2009.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 143 Stagione sportiva 2008709 Reclamo proposto dall'USD Marginone avverso la decisione del G.S.T., che ha comminato alla società l'ammenda di € 600,00.(C.U. n° 42 del 05.02.2009.) Il Giudice Sportivo comminava all'USD Marginone l'ammenda di € 600,00 per lancio di petardi senza causare conseguenze; per avere, propri sostenitori, causato una zuffa contro alcuni sostenitori avversari causando una breve interruzione della gara. Per avere, gli stessi, forzato la porta di accesso al recinto di gioco prontamente richiusa dal Commissario di campo. Propone quindi reclamo la società sportiva, fornendo la propria versione dei fatti. La reclamante si dichiara estranea a quanto accaduto, non riconoscendo i tifosi cui si riferisce il provvedimento e tenuto conto che giocava la partita in trasferta. Evidenzia, altresì quelle che a suo parere risultano essere delle incongruenze del rapporto di gara. Conclude con la richiesta in tesi di annullamento della sanzione, e in ipotesi di una sua riduzione, contestualmente alla richiesta di audizione personale. All'odierna udienza il rappresentante della società esclude ancora una volta qualsiasi collegamento fra i facinorosi e la società. Esclude ancora che anche il lancio di petardi sia da ricondursi alla tifoseria del Marginone. Rileva, anche, che dopo il lancio del primo petardo la società ospitante non abbia provveduto a far intervenire la forza pubblica. Evidenzia, infine, l'impossibilità che il cancello potesse essere aperto poiché bloccato da un lucchetto. Il reclamo non merita accoglimento. I rapporti del D.G. e del Commissario di campo risultano sufficientemente precisi, ed indicano i motivi per quali è stato possibile attribuire i fatti a persone che possono in via generale ricondurre alla tifoseria del Marginone. Sull'entità della sanzione, questa appare equa e ben calibrata, tenuto conto di quanto disposto dalle Carte Federali, in relazione all'introduzione e all'utilizzo di petardi, e alla luce anche degli altri fatti attribuiti ai soggetti della medesima parte sportiva. Ne deriva che la sanzione del Primo Giudice debba essere confermata in toto. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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