COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 157 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Sales A.S.D. avverso la perdita della gara ( C.U. n. 35 del 25/02/2009).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/03/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
157 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo dell'Unione Sportiva Sales A.S.D. avverso la perdita della gara ( C.U. n. 35 del 25/02/2009).
Con rituale e tempestivo gravame l'Unione Sportiva Sales adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S., relativa all'esito dell'incontro disputatosi in data 21/02/2009 contro la Società A.C.S.D. Toscana, che veniva così motivata:
“L'Arbitro della gara in epigrafe, riferisce nel proprio rapporto che all'orario previsto più il tempo di attesa di 45 minuti, la Società Sales non era presente in campo.
Il Giudice Sportivo, esaminata la lettera in data 23.2.2009 con la quale la Segreteria delle Delegazione Provinciale di Firenze comunicava che per una errata trascrizione sul C.U. n. 34 del 18.2.2009 la gara di cui sopra era stata indicata per il giorno sabato 21.2.2009 alle ore 15.00 anziché domenica 22.2.2009 alla stessa ora.
Ritenuto che, per giurisprudenza costante, i provvedimenti (ivi compresi gli orari e le date di disputa delle singole gare) si presumono conosciuti dalla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che ha valore di notifica ad ogni effetto.
Non essendo in discussione che nel C.U. n. 34 del 18.2.2009 sia indicata quale data della gara Sales - Toscana il giorno 21.2.2009 alle ore 15,00, tale stato di cose viene a determinare in capo agli interessati una presunzione assoluta di conoscenza del contenuto del C.U. medesimo. Ma vi è di più, 1'A.S.D. Sales non fornisce alcun elemento dal quale possa desumersi una sua preventiva attivazione al fine di ottenere una modifica della data di svolgimento della gara rispetto a quanto indicato nel C.U. da ultimo citato. Inoltre, la squadra appartenente alla Società Toscana ed il Direttore di gara erano presenti presso il campo di gioco nella giornata ed all'orario fissato dal C.U. per l'inizio della gara, confermando con tale condotta l'affidamento indotto dal C.U. medesimo. Quindi la mancata disputa della gara in esame deve imputarsi esclusivamente alla A.S.D. Sales la quale, non solo non si è presentata al terreno di gioco nel giorno ed all'orario previsto, ma ha altresì omesso di attivarsi presso la Delegazione Provinciale di Firenze per ottenere una formale ed ufficiale modifica del C.U. Per questi motivi il Giudice Sportivo delibera di infliggere alla Società A.S.D. Sales la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica nonché l'ammenda di Euro 150,00 quale prima rinuncia.”
La società Sales reclama eccependo che l'indicazione della data di disputa della gara contenuta nel C.U. n. 34 del 18 febbraio 2009 riportava l'erronea indicazione del giorno 21 febbraio 2009 alle ore 15.00 invece del giorno 22 febbraio 2009 alle ore 15.00.
La difesa insiste rilevando che l'errore, riconosciuto dalla stessa segreteria federale, sarebbe stato immediatamente rilevabile poiché incompatibile con altre gare designate dalla federazione su quello stesso campo, allo stesso orario (categoria esordienti B: Sales – Ponzano) e pubblicate nell'identico comunicato.
Peraltro nel C.U. n. 11, del 1 ottobre 2008 la Sales veniva autorizzata a disputare tutte le sue gare casalinghe nelle giornate domenicali e pertanto, secondo parte reclamante, in assenza di diversa richiesta da parte della società, la gara avrebbe dovuto svolgersi domenica 22 alle ore 15.00.
Tale circostanza risulterebbe poi confermata dal regolamentare fax inviato il 10 (rectius 9) febbraio 2009 dalla Sales alla delegazione provinciale nel quale venivano dettagliate le date e gli orari delle singole partite.
Censurando anche i modi di pubblicazione della presunta variazione di data che avrebbero dovuto essere effettuati nelle medesime forme del C.U. n. 11, parte reclamante sottolinea la valenza del suddetto C.U. sui successivi ritenendo che il medesimo abbia una sorta di valore privilegiato tanto che l'eventuale modifica sarebbe dovuta avvenire attraverso forme vincolate.
Sottolineando i tentativi della società di recuperare in emergenza il numero minimo di giocatori per la disputa della partita la società conclude invocando la ripetizione della gara.
All’udienza del 13/03/2009 veniva ascoltato il rappresentante della Società reclamante che depositava il fax inviato ala delegazione Provinciale di Firenze in data 9 febbraio 2009 contenente l'orario delle gare di sabato 21 e domenica 22 marzo ed insisteva nelle richieste formulate in atti ripercorrendo i motivi del reclamo.
La Società A.C.S.D. Toscana, seppur regolarmente notificata non faceva pervenire alcuna controdeduzione.
Il Reclamo è fondato e deve essere accolto.
Per quanto concerne il regolare svolgimento dei Campionati della Lega Nazionale dilettanti l'art. 26 del relativo regolamento, cui evidentemente si riferiscono le censure mosse dalla reclamante, prescrive:
“II Consiglio Direttivo emana annualmente le disposizioni di carattere organizzativo idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività ufficiale indetta dalla Lega, secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme e dalla F.I.G.C.”.
Il secondo comma recita poi: “I Comitati e le Divisioni che organizzano i Campionati possono disporre, d’ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell’ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato o Divisione almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.”
Al di là del pacifico errore di trascrizione nel C.U. n. 34 della data di disputa della suddetta gara, con l'autorizzazione contenuta nel C.U n. 11 la Sales aveva già ottenuto la disposizione di effettuare le proprie partite casalinghe nelle domeniche con ciò variando (verosimilmente per ragioni inerenti alla disponibilità del campo) il calendario ordinario attraverso il “Promemoria” ivi contenuto (evidenziato persino in grassetto al fine di calamitare l'attenzione delle società avversarie).
Prive di fondamento appaiono le censure rivolte dalla società Sales in ordine alla impossibilità di variazione della data e dell'orario di svolgimento della gara al di fuori della volontà delle società coinvolte poiché la norma prevede espressamente come possibili anche decisioni adottate “d'ufficio”.
Appare però evidente che la facoltà contenuta nel secondo comma del citato articolo – e cioè la possibilità di Comitati e Divisioni, anche di Ufficio, di variazione negli orari e nelle date di singole gare - avrebbe dovuto essere sottolineata dal C.U. n. 34 nelle medesime forme di pubblicazione del C.U. n. 11 (grassetto e maiuscolo), con la necessaria indicazione della relativa decisione adottata d'ufficio dagli Organi Federali di riferimento.
Tale indicazione avrebbe consentito quantomeno di poter verificare la sussistenza di una effettiva motivazione – implicitamente richiesta dalla norma nei casi di istanza promanante da parte di società - che potesse giustificare tale necessità.
Il fatto poi che tale decisione avvenisse in modo incompatibile con un altro programmato incontro contenuto nel medesimo comunicato da disputarsi sullo stesso campo ed alla stessa ora depone, secondo il noto brocardo “ad impossibilia nemo tenetur”, per una possibile disapplicazione dell'indicazione, (seppur contenuta in un Comunicato Ufficiale), palesemente contraddittoria.
Dunque la C.D.T. pur ritenendo parzialmente censurabile l'omessa puntuale lettura dell'intero C.U. n. 34 da parte della Sales (che avrebbe forse dovuto evidenziare immediatamente l'errore evitando al D.G. ed alla squadra avversaria un'inutile trasferta) non ritiene di poter e dover sanzionare tale leggerezza con la perdita dell'incontro.
Ritiene al contrario che la comunicazione di supposta variazione della data dell'incontro (successivamente riconosciuta errata da parte della stessa segreteria federale) appaia effettivamente priva di quei minimi elementi di riferimento richiesti dall'art 26 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e palesemente illogica e contraddittoria.
P.Q.M.
La C.D.T., in accoglimento del reclamo, stabilisce la ripetizione dell’incontro tra l'Unione Sportiva Sales A.S.D. e la società A.C.S.D. Toscana. Dispone la restituzione della relativa tassa..
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