COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 138 / stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto in proprio dal sig. Giampiero Di Grazia, tesserato quale dirigente per la Soc. Polisportiva Margine Coperta, in opposizione al provvedimento con il quale il G.S. di Pistoia gli ha inflitto la sanzione della inibizione da ogni attività fino al 27/03/2011. (C.U. n. 27/2009)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 138 / stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto in proprio dal sig. Giampiero Di Grazia, tesserato quale dirigente per la Soc. Polisportiva Margine Coperta, in opposizione al provvedimento con il quale il G.S. di Pistoia gli ha inflitto la sanzione della inibizione da ogni attività fino al 27/03/2011. (C.U. n. 27/2009) La decisione indicata in epigrafe veniva così motivata: “In seguito ad una decisione tecnica errata entrava sul terreno offendendo e minacciando il D.G.. Avvicinatosi al D.G. stesso lo colpiva intenzionalmente con la bandierina sulla testa procurandogli momentaneo dolore. A fine gara mentre il D.G. rientrava nello spogliatoio reiterava le offese e le minacce”. Tale motivazione viene contestata dal Di Grazia il quale, tramite il difensore di fiducia, afferma che i fatti descritti sul rapporto di gara si sono svolti in maniera diversa, concludendo che non è stato, comunque, posto in essere alcun tentativo di violenza. Di conseguenza il comportamento da addebitargli è da circoscrivere alle proteste elevate contro il D.G. per ciò che riteneva fosse una decisione tecnica errata, proteste alle quali l’arbitro ha opposto un atteggiamento “offensivo e sprezzante” culminato con il provvedimento di espulsione. In ordine al gesto di violenza attribuitogli afferma ancora il Di Grazia che, subìto il provvedimento disciplinare, egli ha semplicemente porto la bandierina al D.G., invitandolo a provvedere direttamente anche alla funzione di assistente. Escludendo quindi ogni intendimento aggressivo, ritiene del tutto sproporzionata la sanzione perchè questa deve tener conto della maggiore o minore gravità dei fatti commessi, cui applicare aggravanti o attenuanti e se del caso della eventuale recidiva. Richiama una serie di decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva che, a suo dire, sono riferite a fatti che, più gravi di quello in esame, sono stati sanzionati con provvedimenti meno severi. Nel corso della richiesta audizione personale il Di Grazia, tramite l’Avv. Gualtiero Bracali del Foro di Pistoia che lo ha assistito, dopo aver avuto lettura del supplemento al rapporto di gara sollecitato con il reclamo, rileva che il supplemento conferma integralmente quanto già riportato sul rapporto allegato agli atti di gara e reitera le richieste formulate nell’atto di impugnazione. La C.D., decidendo nel merito, precisa che la richiesta di supplemento al rapporto di gara non necessita di sollecitazione alcuna (art.34, c.5, C.G.S.) e ribadisce quindi in via preliminare il carattere assolutamente probatorio del rapporto del D.G. e del relativo supplemento (art. 35, c.1.1). Nel caso di specie da tali documenti scaturisce, al di là di ogni possibile dubbio, quale sia stato il comportamento del tesserato con riferimento sia al gesto fisico sia alle offese rivolte al D.G. dal tesserato stesso che non ne contesta in alcun modo l‘esistenza. A tale comportamento deve aggiungersi, a carico del tesserato, il rifiuto a proseguire nella funzione di assistente, atto non consono alla funzione di dirigente di società designato a quel compito. Appurata in tal modo la responsabilità del Di Grazia, la C.D. è chiamata unicamente all’esame della congruità della sanzione comminata. Osserva a tal proposito che la difesa, limitata a semplice negazione dell’accadimento dei fatti, si sostanzia nel citare alcune decisioni assunte da altri Giudici. Il Collegio precisa, sotto il profilo di carattere generale, di non essere tenuto ad uniformarsi a tali giudicati, sia per il principio della indipendenza di giudizio riconosciuta a ciascun giudice, sia perché la mera enunciazione delle motivazioni conclusive riportate sulla memoria non permette di verificare a pieno la perfetta corrispondenza degli episodi che hanno dato origine ai casi comparati. In particolare si osserva che per quanto riguarda le decisioni dei G.S., sono questi ultimi a dover uniformare le proprie decisioni a quelle della C.D.T., la quale è tenuta unicamente alla osservanza della giurisprudenza della Commissione Disciplinare Nazionale. Peraltro il riferimento alla delibera di questo Collegio è del tutto inconferente, rispetto al caso in esame, dato che la modifica apportata in quella sede alla decisione del Primo Giudice è avvenuta per una diversa ricostruzione dei fatti effettuata dal D.G. nel supplemento al rapporto di gara. E’ ancora da rilevare che, sotto il profilo comportamentale non è consentito in alcun caso ad un dirigente di entrare in campo senza autorizzazione, né di contestare, protestando, l’operato del D.G.. In ordine alla entità della sanzione la consolidata giurisprudenza del Collegio è rivolta a graduare gli atti di violenza in base alla loro gravità ed alle conseguenze di carattere fisico eventualmente subite dall’aggredito. Nel caso di specie l’arbitro ha accusato un “momentaneo dolore” che non ha determinato alcuna conseguenza fisica per cui la Commissione ritiene che il comportamento accertato, così come tenuto dal Di Grazia, trovi idonea sanzione nella inibizione per diciotto mesi. P.Q.M. La C.D., in accoglimento del reclamo, definitivamente pronunciando, infligge al dirigente Di Grazia Giampiero la inibizione fino al 28 luglio 2010. Dispone la restituzione della tassa.
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