COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 104 Stagione Sportiva 2008 /09 Gara Fibbiana / Cortenuova (2-0) Del 3/1/09. Campionato Di terza Categoria In C.U. N. 25 Dell’8/1/09 Della Delegazione Provinciale Di Firenze.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/03/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
104 Stagione Sportiva 2008 /09 Gara Fibbiana / Cortenuova (2-0) Del 3/1/09. Campionato Di terza Categoria In C.U. N. 25 Dell’8/1/09 Della Delegazione Provinciale Di Firenze.
Reclama la società Cortenuova avverso la squalifica fino al 30/06/09 del calciatore Kertusha Fabiol con la seguente motivazione: “Espulso per avere lanciato del fango all’indirizzo del D.G. colpendolo in diversi posti.”
La reclamante sostiene che il proprio calciatore non ha minimamente aggredito o tentato di aggredire sia fisicamente che verbalmente il D.G. limitandosi a sollevare un po’ di terra vicino al punto dove si trovava disteso per terra.
Rileva come casi analoghi sono stati puniti meno severamente.
L’arbitro, ancorchè sollecitato, non è stato rintracciato stante la sua non presenza in Italia (come risultante dalla dichiarazione rilasciata dal proprio responsabile), quindi non è stato possibile acquisire il supplemento di rapporto.
La C.D. esaminati gli atti ufficiali, accoglie il reclamo.
In via preliminare occorre evidenziare che al calciatore sanzionato è stata imputata unicamente l’azione di lanciare fango all’arbitro e di averlo colpito.
Infatti, il G.S. non ha riportato alcunché in ordine ad aggressione o tentativo di aggressione nei confronti del D.G.
Per quanto attiene il fatto imputato, il Collegio rileva come la descrizione fornita dall’arbitro nel rapporto arbitrale (la richiesta di supplemento è atto facoltativo della C.D.) è sufficientemente chiara ed inequivocabile ed il calciatore deve essere pertanto sanzionato.
In punto di quantificazione della pena tuttavia, il Collegio ritiene la stessa, per come si sono svolti i fatti, eccessivamente gravosa, pertanto riduce la stessa dall’originario 30/06/09 all’8/05/09.
P.Q.M.
La C.D.T.T. accoglie il reclamo riducendo la squalifica del calciatore Kertusha Fabiol fino a tutto il giorno 08/05/09.
Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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