COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 171/stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società S.P. Monsigliolo A.S.D. avverso la squalifica per quattro giornate inflitta, dal G.S. di Arezzo, al calciatore Catozzi Stefano. (C.U. n. 32/2009).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/03/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
171/stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società S.P. Monsigliolo A.S.D. avverso la squalifica per quattro giornate inflitta, dal G.S. di Arezzo, al calciatore Catozzi Stefano.
(C.U. n. 32/2009).
La Società reclamante contesta nella entità il provvedimento disciplinare assunto nei confronti del proprio tesserato con la seguente motivazione:
“al termine della gara al rientro negli spogliatoi in seguito ad un diverbio con tesserati avversari lanciava all’indirizzo degli stessi un bicchiere di carta che tuttavia, in maniera del tutto accidentale colpiva alla testa il dg intervenuto per placare gli animi senza provocare alcun danno”
La reclamante, ripercorrendo i fatti, chiede un riduzione della sanzione facendo rilevare che il gesto, non intenzionalmente diretto verso l’arbitro, non è stato causa di alcun danno.
La C.D. esaminati gli atti osserva :
è pacifico che il bicchiere, di plastica, ha colpito il D.G. solo casualmente allorché questi aveva raggiunto, a fine gara, i calciatori di entrambe le squadre fra le quali era in corso un diverbio.
Non risulta se quanto stava accadendo potesse avere effetti disciplinari, perché l’arbitro sul rapporto di gara riferisce semplicemente dell’inizio di una rissa della quale non indica alcun responsabile. Né esiste un supplemento di rapporto, quantunque richiesto, nel quale il D.G. avrebbe potuto fornire ulteriori spiegazioni dell’accaduto.
I fatti debbono quindi ricondursi unicamente al lancio del bicchiere di plastica, vuoto, diretto verso calciatori avversari, che ha raggiunto l’arbitro in maniera del tutto fortuita.
La sanzione di quattro giornate inflitta per tale semplice motivo appare eccessiva e quindi da ridurre.
P.Q.M.
la C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica determinandola in due giornate di gara. Dispone la restituzione della tassa.
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