COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 158 stagione sportiva 2008/09 Gara S.Felice – S Piero Calcio (1-0) del 14/02/09. Campionato di III categoria. In C.U. n.30 del 18/02/09 Delegazione Provinciale di Pistoia.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 158 stagione sportiva 2008/09 Gara S.Felice – S Piero Calcio (1-0) del 14/02/09. Campionato di III categoria. In C.U. n.30 del 18/02/09 Delegazione Provinciale di Pistoia. Reclama la società S.Felice avverso la sanzione pecuniaria di €.160,00 “per responsabilità oggettiva per non avere provveduto a custodire l’auto del D.G. Resta a carico della società il risarcimento dei danni subiti dal D.G. purchè siano stati osservati gli adempimenti previsti dalle disposizioni della LND.” La reclamante, nel proprio scritto difensivo, riepiloga i fatti avvenuti durante e dopo la gara, ritenendo la propria non responsabilità per quanto imputatole in virtù di due elementi salienti: in primis l’arbitro non avrebbe comunicato il luogo di ubicazione della propria auto limitandosi a consegnarne le chiavi ad un dirigente ed in secundis in quanto, da un esame del C.U. in epigrafe, emergendo una presunta responsabilità del danneggiamento a carico della società avversaria, non avrebbe senso sanzionare due società per lo stesso fatto. Chiede l’audizione di testimoni e l’annullamento o la diminuzione della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, così come nel primo scritto, ribadisce di avere trovato l’auto, a fine gara, con danni non presenti all’inizio della stessa. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, accoglie parzialmente il reclamo. In via preliminare rigetta la richiesta istruttoria di prova testimoniale in quanto inammissibile, nel merito rileva quanto segue. Da quanto evidenziato dalla reclamante e dall’arbitro, non emergono le modalità di consegna del veicolo da parte di quest’ultimo al fine di creare il vincolo di deposito con conseguente obbligo di custodia a carico della società ospitante. Infatti, la società dichiara che un proprio dirigente si era fatto consegnare le chiavi dell’autovettura dall’arbitro e che quest’ultimo non avrebbe comunicato il luogo di parcheggio. Dalle risultanze istruttorie si denotano due diverse e precise attività colpose: da una parte la società che non si premura di indicare all’arbitro il luogo ove depositare l’auto, dall’altra quella dell’arbitro che non si premura di chiedere il luogo del ricovero né di comunicare il luogo del parcheggio, limitandosi a consegnare le chiavi dell’autovettura. Da ciò deriva una duplice responsabilità ovvero, per quanto attiene la società la stessa deve essere imputata di negligenza nella custodia dovuta alla mancanza di offerta di idoneo ricovero dell’autovettura o, in mancanza, di informazione circa il luogo di parcheggio, mentre per quanto concerne l’arbitro, nel non avere richiesto ove parcheggiare l’auto né avere indicato il luogo preciso della sua ubicazione con relativa verifica dello status quo ante della stessa. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo relativamente alla richiesta di cassazione o diminuzione della sanzione pecuniaria, accogliendo altresì lo stesso in punto di risarcimento dei danni non avendo il D.G. osservato il protocollo di consegna del veicolo al fine della sua custodia. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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