COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI 168 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall’A.S.D. Gracciano avverso la decisione del G.S.T. Regionale, che ha squalificato il giocatore Falorni Enea per 4 gare. C.U. n° 47 del 05.03.2009.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI 168 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall'A.S.D. Gracciano avverso la decisione del G.S.T. Regionale, che ha squalificato il giocatore Falorni Enea per 4 gare. C.U. n° 47 del 05.03.2009. Il Giudice Sportivo squalificava per quattro gare il giocatore Falorni Enea per aver colpito con un calcio un avversario a palla lontana, e dopo la notifica del provvedimento, mentre si allontanava, offendeva il D.G. Quanto sopra accadeva in occasione della gara Gracciano – Lanciotto del 25.02.2009. Con il reclamo proposto, la società di fatto conferma il colpo all'avversario ma nega le offese, asserendo che il tesserato abbia “solo applaudito al momento del provvedimento”. Conclude appellandosi “al buon senso di coloro che saranno chiamati a giudicare”. Il reclamo non merita accoglimento. Tanto nel rapporto di gara, quanto nel supplemento richiesto ai fini istruttori, il D.G. conferma senza equivoci o dubbi anche il proferimento della frase offensiva, indicandone il tenore. Acclarati, quindi i fatti, la Commissione è in grado di decidere – senza la necessità che la reclamante richiami in modo del tutto inconferente il buon senso – visto che da sempre le decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva si ispirano (e non potrebbe essere altrimenti) a principi di equità e vengono prese in conformità a quanto previsto dalle Carte Federali. Sono proprio quei principi di equità appena richiamati che fanno ritenere a questo Collegio senz'altro congrua la sanzione comminata dal Giudice di prime cure (si noti, solo le offese vengono sanzionate costantemente con due giornate di squalifica). In ultimo, si ritiene di far notare alla reclamante come anche un eventuale “applauso” al D.G. - come la tesi difensiva ha tentato di asserire – avrebbe comunque comportato un provvedimento disciplinare a carico del giocatore. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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