COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 195 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo A.C.D. Cascine Sportiva Avverso Esito Gara Cascine Follonica Del 222 9 Campionato Prima Categoria
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
195 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo A.C.D. Cascine Sportiva Avverso Esito Gara
Cascine Follonica Del 222 9 Campionato Prima Categoria
Propone rituale reclamo la A.C.D. Cascine Sportiva avverso il provvedimento del G.S.
Territoriale della Toscana che aveva rigettato il reclamo riguardo all’esito gara in oggetto
terminata in pareggio 0-0 chiedendo l’assegnazione della vittoria a tavolino per 3-0.
Assume la reclamante la irregolare posizione in campo del calciatore del Follonica Pierini
Cristiano, il quale, a dire della reclamante, non sarebbe tesserato per la società Follonica.
Il primo giudice aveva respinto il reclamo, anche a seguito del controricorso del Follonica, in
quanto il calciatore in questione era regolarmente tesserato per il Follonica dal 292008 e solo
per un errore materiale nel rilascio della tessera da parte dell’ufficio tesseramenti era stato
indicato nella tessera plastificata come Cristian anziché come Cristiano e riportato nelle note
gara in tal modo fino a che non era stato a livello tessera regolarizzato il tutto.
Nel reclamo a questa C.D. la soc. Cascine ribadisce quanto già dedotto adducendo ulteriori
elementi di dubbio circa la regolare posizione del calciatore, quali, ad esempio, il diverso
numero della tessera riportata sulle distinte gara per Pierini Cristian e per Pierini Cristiano.
La C.D. esaminato il reclamo effettuati ulteriori accertamenti presso l’Ufficio Tesseramenti sulla
posizione del calciatore in questione, decide di respingere il reclamo.
Non può esservi dubbio alcuno circa il fatto che Pierini Cristian e Cristiano siano la stessa
persona, il documento allegato alla richiesta di tesseramento è identico in entrambi i casi ed il
calciatore è nato in entrambi i casi il 2521987.
La diversità del numero della tessera plastificata sta nel fatto che è stata rilasciata una seconda
tessera col nome corretto in sostituzione di quella col nome errato.
C.U. N. 55 del 16/4/2009 – pag. 1980
Trattasi di un mero errore materiale effettuato dall’Ufficio Tesseramenti e non avendo avuto
alcuna concreta conseguenza sulla regolarità delle gare a cui il calciatore ha partecipato il
reclamo non può essere accolto.
Infatti a maggior conferma di ciò, questa commissione ha effettuato un ulteriore verifica al fine di
accertare se il calciatore, inizialmente schierato in campo come Cristian avesse avuto delle
sanzioni disciplinari (espulsioni o ammonizioni) che poi non fossero state scontate o non
conteggiate allorchè ha iniziato ad essere schierato come Cristiano, ebbene è risultato che il
calciatore come Cristian non ha ricevuto alcun provvedimento disciplinare e come Cristiano ha
ricevuto solo due giornate di squalifica, sempre per recidività in ammonizioni, squalifiche
regolarmente scontate.
La decisione del primo giudice è pertanto del tutto condivisibile e va confermata respingendo il
reclamo.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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