COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 188 / stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società U.S.D. Molazzana avverso la squalifica inflitta dal G.S. di Lucca, fino al 18/05/2009, all’allenatore Mugnaini Riccardo. (C.U. n. 37/2009).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
188 / stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società U.S.D. Molazzana
avverso la squalifica inflitta dal G.S. di Lucca, fino al 18/05/2009, all’allenatore Mugnaini
Riccardo.
(C.U. n. 37/2009).
Il comportamento tenuto dal tesserato sopraindicato in occasione della gara U.S.D. Molazzana –
Tau calcio, disputata in data 14/03/2007, ha determinato l’assunzione da parte del G.S.
competente del provvedimento che viene impugnato in questa sede.
La Società reclamante ritiene che i fatti sono stati descritti in maniera “alquanto esagerata; ritiene
sussistere una contraddizione in ciò che l’arbitro afferma sul rapporto di gara; esclude che da parte
del tesserato siano state rivolte offese ed afferma che in ogni caso egli non ha toccato nessuno;
esclude ancora che il Mugnaini abbia chiesto al D.G. di non riportare sul rapporto quanto lo
riguardava e ritiene che quest’ultimo fatto contestato sia il frutto di una errata interpretazione del
D.G..
Chiede che in sede di decisione venga ascoltato l’interessato.
Il reclamo non può essere accolto.
Il rapporto di gara indica precisamente l’accadimento dei fatti e viene puntualmente confermato
anche in questa sede. Dall’esame di tali atti risulta che il Mugnaini, dopo il termine della gara, ha
verbalmente aggredito un calciatore della squadra avversaria, il che costituiva l’inizio di una rissa
verbale tra i calciatori delle due squadre culminata con un calcio inferto da un calciatore del
Molazzana ad un avversario.
Viene confermato il tentativo di non far descrivere sul rapporto di gara il comportamento tenuto dal
tesserato dopo la fine della gara.
La reclamante infine non fa altro che negare lo svolgimento dei fatti senza apportare alcun
elemento che possa far sorgere dubbi sulla fondatezza della decisione del G.S..
A fronte di ciò la C.D. ricorda il carattere di prova privilegiata che il C.G.S, assegna al rapporto di
gara, non potendosi comunque esimere dall’osservare che un allenatore, proprio per la qualifica
rivestita, deve evitare di compiere atti in violazione alle norme comportamentali dovendo essere la
sua attività di esempio ai propri calciatori.
In ordine alla richiesta istruttoria di ascoltare l’interessato, il Collegio precisa che tale diritto può
essere esercitato unicamente dal proponente il reclamo, nella fattispecie dal Presidente della
Società direttamente o tramite delega.
P.Q.M.
La C.D. delibera di respingere il reclamo disponendo l’incameramento della relativa tassa.
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