COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 180 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall’Associazione Calcio Fauglia il Guasticce avverso la decisione del G.S di Pisa che comminato le seguenti squalifiche: – Inibizione fino al 10.03.2011 al sig. Profeti Massimo; – Squalifica fino al 10.05.2009 al sig. Caneschi Simone; – Squalifica per 6 gare al sig. Profeti Giacomo; – Squalifica per 5 gare al sig. Matta Christian. C.U. n° 36 del 12.03.2009.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
180 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall’Associazione Calcio Fauglia il
Guasticce avverso la decisione del G.S di Pisa che comminato le seguenti squalifiche:
- Inibizione fino al 10.03.2011 al sig. Profeti Massimo;
- Squalifica fino al 10.05.2009 al sig. Caneschi Simone;
- Squalifica per 6 gare al sig. Profeti Giacomo;
- Squalifica per 5 gare al sig. Matta Christian.
C.U. n° 36 del 12.03.2009.
Il Giudice Sportivo, con riferimento alla gara Butese – Fauglia il Guasticce del 7 marzo 2009,
comminava le sanzioni in epigrafe con le seguenti motivazioni:
Profeti Massimo, Dirigente, fino al 10 marzo 2011:
“dopo aver offeso pesantemente il portiere avversario veniva allontanato dal D.G. e dopo aver
attraversato tutto il terreno di gioco si scagliava contro il portiere avversario colpendolo con pugni e
calci. Da tale episodio scaturiva una rissa alla quale partecipavano diversi calciatori, mentre i tifosi
della squadra locale cui apparteneva il portiere colpito minacciavano un’invasione di campo
scuotendo la rete di recinzione. Tale situazione costringeva il D.G. a sospendere la gara al 47°
minuto del secondo tempo”.
Caneschi Simone, squalifica fino al 10 maggio 2009:
“perché nel partecipare ad una rissa colpiva con un pugno un avversario procurandogli un taglio
all’arcata sopraccigliare sinistra”
Profeti Giacomo, squalifica per sei gare effettive:
“partecipava ad una rissa e colpiva violentemente e ripetutamente con calci il portiere avversario
già assalito dal proprio allenatore;
Matta Christian, squalifica per cinque gare effettive:
“partecipava ad una rissa colpendo con uno schiaffo un avversario”.
Con il reclamo proposto la società richiede in buona sostanza una congrua riduzione delle sanzioni
inflitte.
Preliminarmente giova osservare che il corpo del reclamo contiene una parte dedicata all’esito
gara; si sostiene che “meriterebbe di essere stralciata la parte riguardante l’assegnazione della
vittoria alla società Butese”, e poi si afferma che si “desidera porre l’accento non tanto sulla
sconfitta a tavolino quanto sulle squalifiche”.
Il Collegio si è pertanto domandato se fosse intenzione o meno della reclamante impugnare anche
il provvedimento riguardante l’esito gara. L’assenza di una specifica richiesta al riguardo
(ripetizione della gara? Ripristino del risultato del campo?) unitamente alla carenza di specifiche
motivazioni nonché, per quanto riguarda l’aspetto procedurale, la mancanza di notifica del reclamo
alla controparte, induce la C.D. a ritenere che non vi sia volontà di impugnare l’esito gara. E in ogni
caso, anche qualora – in ipotesi - vi fosse stata intenzione in questo senso, il gravame sarebbe
stato improcedibile per mancanza di notifica a controparte e per difetto di motivazione e di petitum.
In relazione alle squalifiche, la società fornisce la propria versione dell’accaduto, tentando di
attribuire una corresponsabilità anche ai tesserati della squadra avversaria.
Conferma in buona sostanza che i contatti vi siano stati, anche se di intensità minore e comunque
a seguito di forti provocazioni.
Conclude quindi con la richiesta di riduzione delle sanzioni, dopo un inconferente paragone con
episodi che non appartengono a questo ambito (calcio professionistico, anche internazionale).
Con il supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori da questa Commissione, l’arbitro conferma
quanto già risultante dagli atti di gara.
Alla luce di quanto sopra, la C.D.T. è in grado di decidere.
Che le cose siano andate come descritto dal D.G. è fuor di dubbio, l’arbitro indica precisamente i
fatti che ha visto, e la società non fornisce alcuna diversa chiave di lettura.
Sui singoli tesserati:
Profeti Massimo:
Il dirigente Profeti Massimo è colui sul quale grava la sanzione più pesante. E’ indubbio che la
qualifica rivestita influenzi il periodo di sanzione comminato. L’allenatore, che dovrebbe guidare ed
indirizzare i giocatori prima di tutto in relazione alla disciplina e alla correttezza, non ha certo dato il
buon esempio, anzi il fatto ascritto è senz’altro molto grave. Ma l’aspetto che questo Collegio
ritiene determinante in via essenziale è legato alle conseguenze scaturite dal gesto sconsiderato:
la rissa.
Nonostante fosse già stato oggetto di provvedimento disciplinare il Profeti Massimo insiste e
aggredisce con pugni e calci il calciatore della squadra avversaria, e tutto questo innesca quello
che con un eufemismo è stato chiamato “parapiglia”.
Non si ravvedono, per quanto sopra, elementi per una riduzione della sanzione.
Caneschi Simone:
Anche in questo caso non si ravvedono motivi di riduzione; quanto comminato in prime cure risulta
congruo e conforme a quanto contestato.
Profeti Giacomo:
In base a quanto affermato dalla reclamante, è il figlio di Profeti Massimo; quella che forse viene
considerata dalla società un’attenuante, in realtà è un’aggravante. Il Profeti Giacomo, visto il padre
Massimo colpire ripetutamente l’avversario, invece che tentare di allontanarlo e farlo tornare in sé,
partecipa attivamente dando man forte al suo allenatore, colpendo anch’egli ripetutamente
l’avversario.
Il Collegio ritiene la posizione del Profeti Giacomo ben più grave di quella del Matta Christian di cui
infra. Un’equa graduazione delle sanzioni in relazione ai fatti accaduti e in proporzione agli
addebiti, consiglia di riformare in peius quanto deciso dal Primo Giudice e di comminare la
sanzione di 8 giornate di squalifica a detto calciatore.
Matta Christian
La sanzione comminata appare congrua con il singolo episodio di violenza contestato. E’ la
congruità di questa sanzione per il singolo episodio che consiglia, come sopra indicato, una
rivisitazione della squalifica al Profeti Giacomo cui viene addebitato un episodio più grave e
ripetuto.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, e:
- Conferma la squalifica al sig. Profeti Massimo fino al 10.03.2011;
- Conferma la squalifica al sig. Caneschi Simone fino al 10.05.2009;
C.U. N. 55 del 16/4/2009 – pag. 1984
- Conferma la squalifica al sig. Matta Christian per 5 (cinque) gare;
- Commina la squalifica per 8 (otto) gare al sig. Profeti Giacomo.
Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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