COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 147 stagione sportiva 2008/09 Reclamo in proprio del sig. Bronzini Massimo avverso l’inibizione fino al 31/12/2009 inflittagli dal G.S. C.U. n. 32 del 12/02/2009.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 147 stagione sportiva 2008/09 Reclamo in proprio del sig. Bronzini Massimo avverso l’inibizione fino al 31/12/2009 inflittagli dal G.S. C.U. n. 32 del 12/02/2009. Prima dell’inizio della gara il dirigente in oggetto si introduceva nello spogliatoio dell’arbitro e lo invitava, con toni minacciosi ed offensivi, a non far disputare la partita. Persisteva nel suo atteggiamento, tanto da costringere il D.G. a chiedere l’intervento del dirigente accompagnatore per farlo allontanare. Anche durante la gara continuava ad offendere l’arbitro. Alla fine del primo tempo ritornava nello spogliatoio dell’arbitro, reiterando le offese e minacce, oltre a mettersi davanti all’ingresso del medesimo impedendone l’uscita. Continuava nel suo atteggiamento offensivo anche nel corso del secondo tempo. Per tale comportamento il sig. Bronzini, presidente della A.S.D. Bellani, veniva sanzionato con una inibizione fino al 31/12/2009. Avverso tale decisione propone reclamo in proprio il sig. Bronzini Massimo il quale afferma di essere entrato nello spogliatoio del D.G., al solo fine di conoscere le sue intenzioni circa la possibilità di rinviare la gara, a causa della impraticabilità del campo di gioco, sollecitato in questo anche dai genitori dei ragazzi, trattandosi di una gara allievi. Essendo il Presidente della società ospitante il sig. Bronzini, pur confermando di non essere stato presente nella distinta delle note, riteneva che fosse una sua personale responsabilità tutelare l’integrità dei giocatori. Nega di aver profferito offese durante tutta la gara. Conferma di essere entrato nello spogliatoio alla fine del primo tempo, dietro consenso dell’arbitro, il quale non gli dava tempo di parlare e lo invitava nuovamente ad uscire. Il reclamante chiede, infine, di essere ascoltato. In data 09/04/2009 compariva davanti a questa C.D. il sig. Bronzini Massimo al quale veniva data lettura del supplemento di rapporto gara, dove l’arbitro ha confermato quanto già esposto in sede di rapporto gara. A tal proposito il reclamante, pur confermando quanto già esposto in sede di reclamo, dichiarava che l’arbitro al momento di allontanarlo dallo spogliatoio aggiungeva la frase: se non esce chiamo i carabinieri. Confermava infine la richiesta di riduzione della sanzione. Questa C.D. esaminati gli atti di gara ritiene accertati i fatti contestati al Presidente della società Bellini. Certamente tali accadimenti potevano essere evitati con un atteggiamento maggiormente C.U. N. 55 del 16/4/2009 – pag. 1985 collaborativo da parte dell’arbitro, laddove l’interlocutore in questione era il Presidente della società, seppur non iscritto nella distinta delle note gara. Oltretutto il motivo dell’intervento di quest’ultimo era quello di tutelare l’integrità fisica dei ragazzi, sollecitato in questo dai genitori degli stessi. Appare altrettanto vero che la sanzione del G.S. rispetto ai fatti ascritti al dirigente in questione risulta eccessivamente severa. Questa C.D. ritiene, pertanto, più equo determinare l’inibizione del sig. Bronzini Massimo fino al 31/08/2009. P.Q.M. Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it